Art.59 - Zone omogenee di tipo “C”

 

1.     Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate.

Le zone di espansione sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inidonee a consentire nuova edificazione, salvo il caso in cui esse sono in corso di realizzazione sulla base di piani attuativi; pertanto l’utilizzo delle zone residenziali di espansione è subordinato all’esistenza di un piano di attuazione.

2.     destinazioni d’uso consentite, di cui all’art. 6, delle presenti norme:

- #1° funzioni abitative;

- #2° funzioni direzionali, limitatamente al 20 % della superficie utile netta (Sun) derivante dagli indici di zona;

- #4° funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°.

Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G.

3.    E’ obbligatorio, salvo il rispetto degli indici edilizi, l’impiego dell’indice di utilizzazione territoriale (Ut) per almeno il 70% di quello massimo di zona.

4.    Il Piano regolatore, con il cartiglio [PS], evidenzia le aree residenziali di nuova espansione soggette a “Piano attuativo a fini speciali” riservate ad edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, nonché di edilizia agevolata come definita dalle leggi provinciali in materia.

La cartografia di Piano evidenzia la ripartizione delle superfici residenziali, a parcheggio ed a verde pubblico. Il Piano attuativo potrà modificarne la posizione, ma non i rapporti quantitativi. Almeno il 70% della Superficie utile netta ammissibile sarà adibita ad edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, nonché di edilizia agevolata come definita dalle leggi provinciali in materia.

5.    Le aree omogenee di tipo “C”, si distinguono in:

C1 - zone di espansione in corso di attuazione;

C2, C3, C4, Cn  - zone di espansione di nuovo impianto.