Art.72 - D4: zone per attivitā estrattive.

 

La complessitā litologica e le peculiaritā geomorfologiche che caratterizzano il territorio comunale, hanno determinato la presenza di una vasta gamma di minerali e di rocce, che in considerazione dei loro impieghi, sono suscettibili di attivitā estrattiva.

Le zone soggette ad attivitā estrattiva sono perimetrate nella cartografia di piano con cartiglio [CV] e sono soggette alla disciplina della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

3.         In tali zone sono ammesse esclusivamente le attivitā e le strutture previste dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali nel rispetto degli eventuali Programmi di Attuazione approvati dal Comune.