Art.92 - F10 - Zone per attrezzature tecniche.

 

1.         Sono zone destinate alla realizzazione di servizi ed infrastrutture tecniche di interesse collettivo.

2.         Esse sono suddivise in:

[T-C]     centrali idroelettriche, e di trasformazione dell’energia elettrica;

[Di-I] discariche di inerti;

[T-D]     impianti di depurazione;

[T-M] cabine riduzione e misura metano;

[RO]     impianti di rottamazione;

[CRZ] centri di raccolta zonale;

[RME] aree per il riciclaggio di materiali provenienti dall’edilizia;

[T-SRT] sistemi radiomobili di telecomunicazione;

[T-TL] impianti ed attrezzature tecnologiche e per la logistica.

3.  Oltre alle opere di cui al comma 2 è consentito l’insediamento di  uffici e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale. E’ ammessa una quota residenziale corrispondente ad una unità non eccedente i 130 mq di superficie utile netta (Sun) riservata al personale di sorveglianza e manutenzione.

In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, fatto salvo laddove il P.R.G. preveda l’obbligo di formazione di un piano attuativo.

Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianto, e l’abbattimento della rumorosità con siepi e alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali).

Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l’ambiente naturale circostante.

Discariche di inerti:  il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone per discariche di inerti [Di-I], destinate allo smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi L’attuazione di tali zone è disciplinata dal Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) e del Testo Unico delle Leggi Provinciali (T.U.L.P.) in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.), nonché in particolare dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”. Nella cartografia del PRG sono inoltre individuate con apposita simbologia le discariche di inerti chiuse o esaurite per le quali va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa danneggiare i sistemi di confinamento o comportare la movimentazione o l’intercettazione dei rifiuti o, comunque, tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali operazioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

Impianti di depurazione: il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone per depuratori [T-D]. Conformemente all’art. 59 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, per tutti gli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature sono prescritte le zone di rispetto. La cartografia del P.R.G. le individua, secondo i criteri dettati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 28 aprile 2006”, classificandole nella categoria di tipo “A”.

All’interno di tali zone:

-  è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio ed anche la realizzazione di stazioni di distribuzioni di carburante e i relativi accessori;

-  è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell’impianto di depurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, per le attività consentite e per le deroghe contemplate, si rimanda alla citata Deliberazione.

La zona di rispetto decade ad avvenuto smantellamento dell’impianto di depurazione.

Impianti di rottamazione: il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone per gli impianti, la raccolta e lo smaltimento dei rottami [RO] destinate allo smaltimento dei macchinari e delle apparecchiature deteriorate ed obsolete, dei veicoli a motore, dei rimorchi e simili fuori uso e loro parti.  L’attuazione di tali zone è disciplinata dal Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità (PSRC) e del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.), nonché in particolare dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”. Le aree da destinare agli impianti devono essere attrezzate e utilizzate sulla scorta della normativa vigente  e nel rispetto dei caratteri dell’ambiente circostante, avendo cura di  impedire, mediante sistemazione a verde e alberature d’alto fusto, la visione diretta dell’attività dagli spazi pubblici e privati.

 Impianti per sistemi radiomobili di telecomunicazione: Tali aree sono destinate all’istallazione di impianti e strutture per la telefonia mobile. L’istallazione di detti impianti viene regolamentata dalle disposizioni nazionali e provinciali in vigore.