Art.68 - Zone commerciali

 

1.         Il P.R.G. individua le zone commerciali. Vi sono consentite le funzioni commerciali di cui all’articolo 6 delle presenti norme nei limiti previsti nel successivo Capitolo 12°.

2.    Il P.R.G. individua altresì, indicandole con cartiglio [I], le aree commerciali integrate. In tali aree sono consentite le funzioni commerciali di cui al primo comma e funzioni integrative e di completamento dell’offerta commerciale quali: pubblici esercizi, attività artigianali di servizio, funzioni direzionali, attività di servizio ed eventuali attività culturali, sportive e ricreative.  In tali aree non è ammessa la funzione residenziale.

3.  Oltre agli interventi ammessi all’art. 7 comma 1, gli edifici esistenti che presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito dal Regolamento edilizio) possono essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona “B2”, aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq.500. Nel caso in cui la Sul Sun esistente ecceda 250 mq, la dimensione del lotto di pertinenza è calcolata applicando i parametri della zona “B2”.

4.    Nelle zone commerciali di nuovo impianto e nelle aree commerciali integrate di nuovo impianto ( INT ) l’Amministrazione comunale si riserva un minimo del 10% della superficie territoriale da destinare a zone per servizi ed impianti di interesse collettivo (escluse le strade interne).

5.         Tali zone si distinguono in:

D2 zone commerciali esistenti e di completamento;

D2-[PR] zone commerciali di nuovo impianto.

Art.69 - D2: zone commerciali esistenti e di completamento

 

Le zone commerciali esistenti e di completamento, rappresentate nella cartografia di piano con cartiglio [N], sono parzialmente inedificate e in esse le reti infrastrutturali possono essere da completare.

In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- zone D2:

(Rc) rapporto di copertura massimo

50%.-

(m) altezza massima del fronte (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli)

m. 10,00

(Uf) indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 1,00

3.     E’ sempre ammessa la costruzione a confine, purché con caratteri architettonici unitari e previo accordo scritto ed intavolato fra i proprietari.

 

Art.70 - D2-[PR]: zone commerciali di nuovo impianto

 

 Le zone commerciali di nuovo impianto  rappresentate nella cartografia di piano con cartiglio [N-PR] e le aree commerciali integrate di nuovo impianto rappresentate nella cartografia di piano con cartiglio [I-PR] sono inedificate nella loro quasi totalità e prive delle necessarie reti infrastrutturali.

In tali zone l’edificazione è subordinata all’esistenza di un piano attuativo, nel rispetto dei seguenti parametri ovvero dei parametri indicati nella specifica scheda dell’allegato O bis “Contenuti dei Piani Attuativi”:

- zone D2-[PR]:

(Rc) rapporto di copertura massimo

50%.-

(m) altezza massima del fronte

m. 12,00

(Ut) indice di utilizzazione territoriale

mq/mq. 0,60

3.         In tali zone, l’Amministrazione comunale si riserva, un minimo del 10% della superficie territoriale, da destinare a zone per servizi ed impianti di interesse collettivo nonché per servizi alle attività produttive (escluse le strade interne).