1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Il Piano Regolatore riporta a titolo ricognitivo nelle tavole del sistema ambientale gli elementi che costituiscono invarianti nell'ambito del Comune di Pergine Valsugana, ai sensi dell'art. 8 del P.U.P.:
a) elementi geologici e geomorfologici,:
Aree di interesse mineralogico (art. 39 delle presenti norme di attuazione):
- 284 Pergine Valsugana Viarago Miniera cuprifera abbandonata, situata immediatamente a O di Viarago, ai piedi del Monte La Predoccia. Giacimento coltivato fin dal XIV secolo e abbandonato nel 1940. La struttura della miniera è costituita da 4 gallerie, delle quali solo le superiori sono praticabili, essendo ormai allagata la parte bassa della miniera. Contesto geologico: giacimento costituito da due filoni idrotermali incassati nelle porfiriti di composizione andesitica posizionati nella porzione inferiore del complesso porfirico atesino. Anch'essi, come tutte le mineralizzazioni della zona sono correlati alle fasi tardive di raffreddamento del complesso intrusivo di Cima d'Asta e sono disposti sempre con direzione NE - SO. Il minerale utile dei filoni è costituito da galena argentifera, calcopirite, pirite e sfalerite.
Aree di interesse stratigrafico (art. 39 delle presenti norme di attuazione:
- 313 Pergine Valsugana Doss dei Corvi. Sito significativo in quanto rappresenta uno dei pochissimi luoghi del Trentino centro-meridionale ove affiora l'unità conglomeratica che marca il passaggio tra le unità calcareo-terrigene anisiche e la piattaforma del Contrin.
b) rete idrografica:
tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi, torrenti, pozzi e sorgenti selezionati (artt. 34 e 41 delle presenti norme di attuazione);
c) aree a elevata naturalità (art. 38 delle presenti norme di attuazione):
- IT3120040 LAGO PUDRO
- IT3120041 LAGO COSTA
- IT3120042 CANNETI DI SAN CRISTOFORO
- IT3120043 PIZÈ
- IT3120090 MONTE CALVO
- IT3120123 ASSIZZI - VIGNOLA
Riserve naturali provinciali (art. 37 delle presenti norme di attuazione):
- 22 LAGO PUDRO
- 23 LAGO COSTA
- 24 CANNETI DI S. CRISTOFORO
- 25 PIZÈ
d) aree agricole di pregio (art. 38 delle norme di attuazione del P.U.P e all'art. 73 comma 1 bis delle presenti norme di attuazione);
e) paesaggi rappresentativi:
Beni ambientali (art. 40 delle presenti norme di attuazione):
- 024 Pergine Valsugana Serso di Pergine Valsugana Chiesa di San Giorgio Chiesa che risale al XVI secolo circondata dal piccolo cimitero, posta su un terrazzamento in mezzo a pergolati di viti digradanti verso l'abitato.
- 091 Pergine Valsugana San Cristoforo La Darsena Darsena "ex Dalmeri", particolare costruzione lignea ad uso un tempo dei pescatori lacuali, unico esempio del genere in Trentino.
- 135 Pergine Valsugana Madrano Lago di Canzolino Vigneti terrazzati Vigneti terrazzati e rustici che caratterizzano il paesaggio lacustre dei laghi di Costa Canzolino e Madrano.
Beni archeologici rappresentativi (art. 39 delle presenti norme di attuazione):
- A65 Pergine Valsugana Montesei di Serso D.P.G.P. n. 10795 del 24/12/1976 Resti e strutture abitative di età pre-protostorica
Altre aree di interesse archeologico (art. 39 delle presenti norme di attuazione):
- Pergine Valsugana Canzolino - Lago Pudro materiale sporadico del periodo preistorico
- Pergine Valsugana Colle Tegazzo - Castello di Pergine insediamento dall'età preistorica al periodo medievale
- Pergine Valsugana Croce della Rocca edificio medievale
- Pergine Valsugana Doss Pozza materiale sporadico dell'età del bronzo
- Pergine Valsugana Masetti - presso la Chiesa materiale sporadico età del bronzo
- Pergine Valsugana Monte Zuccar materiale sporadico del periodo preistorico
- Pergine Valsugana Serso - Le Prede maso con coppelle
- Pergine Valsugana Viarago - doss de la Cros materiale sporadico dell'età del bronzo
Beni architettonici e artistici rappresentativi (art. 39 delle presenti norme di attuazione):
- T208 Pergine Valsugana Chiesa della Decollazione di S. Giovanni Battista No 22/11/2004 Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0085
- T209 Pergine Valsugana Chiesa di S. Giorgio No 22/11/2004 Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0075
- T210 Pergine Valsugana Chiesa della Natività di Maria Si 22/11/2004 Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0067
- T211 Pergine Valsugana Chiesa di S. Antonio abate No 22/11/2004 Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0066
- T212 Pergine Valsugana Chiesa dei SS. Carlo Borromeo e Nicola No 04/10/2005 Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0065
- T213 Pergine Valsugana Ex ospedale psichiatrico Si 26/08/2004 Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0011
- T214 Pergine Valsugana Palazzo Hippoliti No 22/11/2004 Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0014
- T215 Pergine Valsugana Palazzo "Ex A Prato" No 26/08/2004 Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0029
- T216 Pergine Valsugana Castello di Pergine Si 22/11/2004 Dichiarato di interesse culturale ai sensi del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0050
- T217 Pergine Valsugana Monumento al Redentore No 22/11/2004 Bene sottoposto alle disposizioni dell'art. 12 del d. lgs. 22/01/2004, n. 42 139. 0175
3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invarianti sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.
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1. Il Piano Regolatore individua con apposita simbologia i beni sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del PRG. In ogni caso la verifica della sussistenza del vincolo deve essere accertata mediante verifica tavolare.
2. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti elencati in termini ricognitori al precedente comma (rappresentati negli elaborati di piano) e tavolarmente iscritti a foglio C, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale, come stabilito dall'art. 12 "Verifica dell'interesse culturale " del D.lgs 42/2004: si tratta di cose immobili la cui esecuzione risale a più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro. Si precisa a tal proposito che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del D.lgs 42/2004 le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, così come tutti quei manufatti minori come fontane, lavatoi, edicole votive, cippi, croci, ecc. che si possono trovare lungo gli assi viari. Gli interventi che interessano tali beni sono subordinati alla verifica di interesse culturale ai sensi del del D.lgs 42/2004. I progetti delle opere che interessano beni o complessi di beni vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 sono soggetti alla preventiva autorizzazione del competente ufficio di tutela, tramite Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni culturali.
3. Il Piano regolatore generale riporta con apposita simbologia aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
1. AREE A TUTELA 01: Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.
2. AREE A TUTELA 02: Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA . L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.
A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali. Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.
4. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).
5. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia entro ventiquattro ore all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di cose immobili o mobili di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico.
6. Nel territorio comunale sussistono manufatti ascrivibili alla Prima Guerra Mondiale; il patrimonio storico della guerra è tutelato dalla L. 7 marzo 2001, n. 78, alle cui disposizioni si fa espresso riferimento. Tale legge promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto che elenca all'art. 1 comma 2. la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.