1. Il Piano regolatore riporta con apposita simbologia, sia nel sistema ambientale che insediativo produttivo, le zone di protezione dei laghi.
2. In conformità con quanto disciplinato dall’art. 22 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, nelle zone di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.
3. E’ ammesso l’ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre, sulla base di specifici piani attuativi, sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva. In ogni caso la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 150 mq di Sun o, in alternativa, al 10 per cento della Sun complessiva esistente.
4. I complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.
5. Edifici esistenti: fatto salvo quanto stabilito dall’art. 45 comma 9 agli edifici esistenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 3 sono consentiti ampliamenti volumetrici finalizzati esclusivamente a garantirne la funzionalità. Compatibilmente con la destinazione di zona, è inoltre ammesso rendere abitabile il sottotetto esistente anche con eventuale sopraelevazione delle murature perimetrali, in allineamento alle esistenti, in modo da ottenere una misura massima di m. 2,20 misurata internamente, tra estradosso dell’ultimo solaio ed intradosso del tetto, al netto dell’orditura secondaria e con l’esclusione di eventuali timpani. Nel caso di tetti piani l’eventuale sopraelevazione è ammessa nel limite massimo del raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità richiesti dal REC. La sopraelevazione, ammessa per una sola volta previo parere conforma della Commissione Edilizia, va realizzata eliminando, in via di principio, abbaini, vasche o strutture similari esistenti. Potranno essere inoltre valutate proposte di nuova articolazione delle falde del tetto che, a insindacabile giudizio della CEC, siano finalizzate ad una migliore configurazione architettonica dell’edificio nel suo insieme e/o ad un più coerente inserimento della tipologia di copertura proposta nel contesto ambientale e/o edificato esistente.