Art.45 - Norme generali

 

1.            Destinazioni d’uso: Nelle zone omogenee di tipo “A” sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso di cui all’art. 6, delle presenti norme:

- #1°funzioni abitative;

- #2°funzioni direzionali;

- #4° funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°

- #6°funzioni alberghiere.

E’ facoltà del Sindaco apporre divieto a destinazioni d’uso che, a causa del tipo di attività svolta, dei movimenti di traffico indotti, delle nocività e rumorosità, o per altro motivo, possono alterare, in modo dannoso, l’equilibrio urbanistico della zona limitrofa all’edificio o dei tessuti storici consolidati.

2.            Le tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti” classificano gli edifici e i manufatti ricadenti negli insediamenti storici nelle seguenti classi:

R1 - per tali edifici sono ammessi gli interventi fino al restauro di cui all’articolo 77 comma 1 lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015;

R2 - per tali edifici sono ammessi gli interventi fino al risanamento conservativo di cui all’articolo 77 comma 1 lettera d) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015;

R3 - per tali edifici sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 77 comma 1 lettera e) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015, purché finalizzati alla riqualificazione del manufatto in coerenza con i caratteri storico-architettonici dell’insediamento. Considerato che tali edifici, pur non presentando elementi di particolare pregio, risultano comunque fondamentali nella definizione del nucleo storico, è consentito variarne l’impianto strutturale interno e distributivo, senza demolizione delle murature perimetrali, nel rispetto delle disposizioni tipologiche contenute nel successivo articolo 46, commi 2 e 3, da ritenersi prescrittive;

R4 - per tali edifici sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 77 comma 1 lettera e) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015, nel rispetto delle indicazioni morfologiche contenute nella tavola di struttura e delle disposizioni tipologiche contenute nel successivo articolo 46, commi 2 e 3, da ritenersi prescrittive;

R5 - fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per tali edifici sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione edilizia di cui all’articolo 77 comma 1 lettera f) della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015, ovvero di sola manutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinati dall’articolo 77 comma 1 lettere a) e b) della medesima legge.

3.            Per gli edifici classificati come R5 sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 77 comma 1 lettera e) della L.P. 15/2015 qualora l’immobile possieda un regolare titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione comunale o, in alternativa, lo stesso risulti regolarmente iscritto al Catasto alla data del 1970. L’intervento dovrà in ogni caso produrre una significativa (e necessaria) riqualificazione dei caratteri compositivi e morfologici del contesto edificato entro cui si colloca, prospettandosi come idoneo ad eliminare o, per lo meno, a ridurre in termini considerevoli fenomeni di degrado urbano e/o ambientale.

4.            Per tutte le categorie di intervento le eventuali possibilità di ampliamento, sopraelevazione e ricostruzione, sono ammesse nei limiti e nelle modalità riportati per ciascun manufatto nelle tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti”, secondo quando disciplinato al successivo art. 47. ì

5.            Le tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti” riportano le possibilità offerte in termini di trasformabilità dei volumi esistenti, ovvero gli allineamenti, le altezze, ed i vincoli, per la ricostruzione a seguito della demolizione dei manufatti classificati come R4. Nel caso in cui l’intervento coinvolga anche l’edificio principale i volumi possono essere recuperati anche ai fini residenziali. Nel caso di interventi parziali, ovvero che non contemplano la ricostruzione dei manufatti demoliti in una riconfigurazione complessiva che coinvolga anche l’edificio principale, i volumi demoliti devono essere ricostruiti in coerenza con il contesto. In tal caso va mantenuta la destinazione esistente o prevista la destinazione a deposito o garage.

6.            Gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia devono far riferimento alle indicazioni contenute nell’allegato “R” del P.R.G., “Tipologie architettoniche storiche ed elementi compositivi di riferimento”.

7.            Stralciato.

8.            Stralciato.

9.     Negli insediamenti storici inclusi nelle fasce di rispetto dei laghi è esclusa qualsiasi nuova edificazione. Le tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti” identificano alcuni ampliamenti dei fabbricati esistenti, al fine di garantirne la funzionalità e nel rispetto dell’integrità paesaggistica e naturalistica del bacino idrico.