1. Nei centri storici il P.R.G. si attua sia per intervento diretto sia previo strumento di attuazione, secondo quanto prescritto dalle presenti norme.
Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:
2. Tipologia edilizia: Il P.R.G. attribuisce ad ogni manufatto, ove non diversamente previsto nelle tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti”, una specifica tipologia edilizia, che spazia all’interno della seguente casistica: culto, palazzo, casa civile, casa rurale, edificio produttivo, deposito.
Ogni tipologia è rappresentata nell’allegato di progetto “R1 - Tipologie architettoniche storiche ”, da una scheda, che:
- ne traccia una breve descrizione;
- ne evidenzia i caratteri determinanti prevalenti;
- ne elenca gli elementi che le attribuiscono una maggiore definizione tipologica, vincolandone la trasformabilità;
- ne elenca gli elementi compositivi, rinviando all’abaco di riferimento.
L’inserimento di un manufatto all’interno di una specifica tipologia edilizia, definisce automaticamente il vincolo di tutela paesaggistica sugli elementi che la caratterizzano presenti nell’edificio analizzato, attribuendo loro interventi di: restauro e/o risanamento conservativo, indipendentemente dalla categoria di intervento attribuita all’edificio stesso. (esempio: edificio rurale soggetto a ristrutturazione. Nella riprogettazione del manufatto, dovrà essere mantenuto e risanato il gioco di ballatoi in legno e gli sporti che sono tipici della tipologia edilizia rurale, indipendentemente dal fatto che l’unità immobiliare venga completamente ristrutturata).
3. Abaco degli elementi compositivi di riferimento: Le schede delle tipologie edilizie rinviano alla rappresentazione grafica degli elementi compositivi di facciata che le rendono caratteristiche. Tali raffigurazioni sono state dedotte dalla ricerca e catalogazione di detti elementi sul territorio e costituiscono riferimento per l’elaborazione progettuale.
4. Unità edilizie minime d’intervento: Nelle planimetrie di piano sono delimitate le Unità edilizie minime d’intervento, che presentano caratteristiche omogenee, per: destinazione d’uso, datazione, degrado fisico, peculiarità architettoniche, ecc.. I progetti di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione con o senza ricostruzione e la relativa documentazione devono essere riferiti alle unità suddette.
Gli interventi su più unità edilizie minime possono avvenire, purché sia rispettata ciascuna classificazione.
Operazioni che coinvolgono interi isolati, o un numero cospicuo di unità minime di intervento, possono avvenire solo nell’ambito delle aree per attrezzature pubbliche indicate nel P.R.G. o previo Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, esteso alle aree indicate nel P.R.G. con apposito perimetro;
5. Ambiti di intervento unitario: All’interno dei perimetri e degli ambiti delimitati nelle planimetrie e nelle tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti” ed indipendentemente dal tipo di intervento previsto sulle singole unità edilizie, il P.R.G. individua:
a) i comparti di aree ed edifici destinati ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico nonché ad edilizia residenziale pubblica: ogni comparto sarà oggetto di un piano attuativo nel caso in cui sia prevista la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, oppure di un progetto unitario;
b) i comparti di aree ed edifici che sono subordinati a Piano di recupero di iniziativa privata;
c) gli spazi pubblici di relazione (strade, piazze, ecc.) che richiedono interventi di riqualificazione e di adeguamento funzionale e che saranno oggetto di appositi progetti e programmi di intervento, anche al di fuori dei Piani di recupero.
5.1 Nell’ambito di tali progetti e programmi è ammesso, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi e degli edifici, il recupero dei volumi degli edifici di cui risulta necessaria la demolizione totale o parziale, all’interno di appositi progetti unitari;
6. Rilievi: I rilievi e progetti presentati per intervenire in centro storico devono essere completi di tutti i particolari, compresi quelli costruttivi e decorativi necessari ad una corretta lettura dell’intervento proposto, supportati da una indagine fotografica dettagliata estesa agli edifici limitrofi ed agli interni.
7. Caratteri di facciata: Dovranno essere eliminati dalle facciate degli edifici tutti gli elementi incongrui e posticci e, in corrispondenza delle vetrine, i rivestimenti marmorei o di altri materiali incongrui rispetto alla caratterizzazione storica dell’edificio, ripristinati gli intonaci, le pietre e gli altri elementi decorativi.
8. Impianti: L’impiantistica, per quanto possibile, dovrà essere occultata all’interno, oppure collocata in modo da non entrare in conflitto con il disegno dell’edificio. L’installazione, riparazione e adeguamento di reti ed impianti dovrà avvenire in modo coerente con la caratterizzazione storica dell’edificio.
9. Fronti di pregio: Nelle planimetrie di piano sono indicati i fronti di pregio, essi presentano, unitariamente o per alcuni dettami, peculiarità da salvaguardare e tutelare. Il vincolo si riferisce solamente a detti elementi di pregio, facilmente individuabili: ballatoi lignei, affreschi, scale in pietra, bugnati in pietra o intonaco, ecc., che andranno tutelati ed assoggettati ad interventi di restauro o risanamento prescindendo dalla categoria di intervento attribuita all’edificio.
10. Fronti unitari: Nelle planimetrie di Piano sono indicati i fronti unitari. I progetti di singole unità edilizie ricomprese nel fronte unitario, dovranno essere illustrati in un’adeguata rappresentazione (almeno fotografica) dell’intero prospetto unitario; I progetti di tali unità edilizie dovranno armonizzarsi con il contesto complessivo del fronte unitario, mantenendo e/o riproponendo: le linee di gronda, gli elementi compositivi delle tipologie edilizie presenti lungo il fronte, le partiture di facciata caratteristiche, gli allineamenti, indipendentemente dall’attribuzione nelle tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti” delle specifiche tipologie edilizie.
11. Coperture: Salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme e dalle tavole “Centri storici: classificazione degli edifici, struttura e spazi aperti”, le quote relative alla copertura non potranno superare i valori rilevati come esistenti; la linea di colmo e la quota del cornicione potranno essere variate solo per permettere la posa in opera di manti di copertura tradizionali, isolazioni, (strutture in legno e tetti ventilati) e per riordinare più falde onde evitare salti o frammentazione delle falde. Gli spazi derivanti dalle suddette operazioni non concorrono a formare volumetria e superficie utile netta (Sun).
11.1 Si dovranno ripristinare gli sporti del coperto con materiali ed elementi consoni (profondità delle sporgenze, forma degli elementi, interassi, colore, ecc. ). I nuovi camini o elementi per aerazione dovranno avere disegno coerente con la caratterizzazione storica dell’ambiente.
Individuati quindi come volumi tecnici gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all’andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio e soggetti a restauro e risanamento.
11.3 L’apertura di finestre in falda è consentita al fine di garantire la minima rispondenza alle norme igienico sanitarie degli ambienti sottostanti, potrà avvenire previo un disegno organico del sistema delle coperture.
11.4 Per i tetti a falde inclinate i manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali tradizionali in cotto o porfido (lastre). In alternativa è consentito l’utilizzo di tegole cementizie o piastre ceramiche, riprendenti la colorazione delle lastre in porfido. La scelta dovrà essere operata in relazione all’indagine storica, all’importanza dell’edificio, al tipo di intervento previsto, alle preesistenze ecc.
In linea generale si prescrive la conservazione del manto esistente (porfido o laterizio) sugli edifici pubblici soggetti ad intervento di restauro, mentre sugli altri edifici si consente l’utilizzo dei materiali sopra menzionati (porfido, cotto, cemento, ceramica), purché la colorazione si inserisca nella zona omogenea di appartenenza. L’uso del rame è consentito sugli edifici storici.
12. Materiali: Negli interventi sulle facciate non è ammesso l’uso di materiali e finiture diverse da quelli tradizionali ed originari e vanno rispettati i principi e le norme generali enunciati ai successivi artt. 52 e 53. Alla luce del grado di tutela attribuito agli edifici con riferimento alle classificazione di cui all’art. 45 comma 2, l’isolamento termico a cappotto in facciata è ammesso solo per gli edifici classificati come R4 e R5, con esclusione delle facciate vincolate come fronti di pregio.
12.1 E’ consentito l’uso di solai di cemento armato, ferro e misti, in sostituzione di preesistenti strutture in legno, qualora non vi siano elementi di interesse architettonico, pittorico, storico che comunque saranno oggetto di analisi preventiva da parte degli Uffici competenti, ai fini del parere della Commissione Edilizia. Nei casi in cui sia prescritto il restauro, le suddette tecnologie ed altre eventuali potranno essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.
12.2 I paramenti murari in vista dovranno essere ripristinati con materiali similari o di recupero.
12.3 I toni di colore per esterni dovranno riprendere quelli tradizionali.