Art.56 - Zone omogenee di tipo “B”

 

1.         Parti di territorio ad uso prevalentemente residenziale, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone omogenee di tipo “A”.

2.         destinazioni d’uso consentite, di cui all’art.6 delle presenti norme:

- #1° funzioni abitative;

- #2° funzioni direzionali, limitatamente al 50% della superficie utile netta (Sun).

derivante dagli indici di zona;

- #4°funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°

Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del P.R.G. (27 febbraio 2002).

3.         Tali attività sono consentite, purché non rumorose ed inquinanti, che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

4.         stralciato

5.         stralciato

6.         Negli edifici esistenti alla data del 23.02.2010 è consentito:

- rendere abitabile il sottotetto esistente anche con eventuale sopraelevazione delle murature perimetrali, in allineamento alle esistenti, in modo da ottenere una misura massima di m. 2,20 misurata internamente, tra estradosso dell’ultimo solaio ed intradosso del tetto, al netto dell’orditura secondaria e con l’esclusione di eventuali timpani. Nel caso di tetti piani l’eventuale sopraelevazione è ammessa nel limite massimo del raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità richiesti dal REC. La sopraelevazione, ammessa per una sola volta previo parere conforme della Commissione Edilizia, va realizzata eliminando, in via di principio, abbaini, vasche o strutture similari esistenti. Potranno essere inoltre valutate proposte di nuova articolazione delle falde del tetto che, a insindacabile giudizio della CEC, siano finalizzate ad una migliore configurazione architettonica dell’edificio nel suo insieme e/o ad un più coerente inserimento della tipologia di copertura proposta nel contesto ambientale e/o edificato esistente.

- l’utilizzo per le funzioni ammesse dal presente articolo, di verande e logge rientranti, e porticati aperti, purché non asserviti ad uso pubblico o destinati a parti comuni, fino al raggiungimento della superficie coperta (Sc) esistente;

tali operazioni sono consentite in deroga ai seguenti parametri di zona ammissibili:

- (Sun) superficie utile netta

- (Hp) numero dei piani

- (m) altezza massima del fronte;

- lotto minimo;

7.         L’entità del lotto minimo, definito dalle norme, è derogabile nel caso di lotti immodificabili e/o lotti residuali confinanti con: strade, corsi d’acqua, lotti edificati, zone a servizio pubblico esistenti alla data di approvazione del piano. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 101 comma 8.

8.         Gli interventi edilizi sono subordinati alla verifica delle condizioni stabilite all'articolo 3 delle presenti norme, circa la presenza di idonee opere di urbanizzazione.

9.         Le aree ad uso prevalentemente residenziale si distinguono in rapporto alla possibilità edificatoria, in:

B1                    - zone edificate sature;

B2, B3, B4, B5 - zone edificate di integrazione e completamento;