Art.58 - B2, B3, B4, B5 - Zone edificate di integrazione e completamento

 

1.         Comprendono le zone a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali è ammessa l’edificazione.

2.         In tali zone, individuate sulla cartografia di piano in modo differenziato in relazione alla loro collocazione sul territorio, il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici:

 

zone B2

lotto minimo

mq.  500

(Hp) altezza massima

N. piani 3

(Hp) altezza minima

N. piani 1

(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,50

(m) altezza massima del fronte

10,50 m

 

Zone B3

lotto minimo

mq.  500

(Hp) altezza massima

N. piani 3

(Hp)) altezza minima

N. piani 2

(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,60

(m) altezza massima del fronte

10,50 m

 

zone B4

lotto minimo

mq.-------

(Hp) altezza massima

N. piani 4

(Hp) altezza minima

N. piani 3

(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,75

(m) altezza massima del fronte

13,50 m

 

zone B5

lotto minimo

mq.-------

(Hp) altezza massima

N. piani 5

(Hp) altezza minima

N. piani 4

(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,90

m) altezza massima del fronte

16,50 m

 

3.       E’ obbligatorio, salvo il rispetto degli indici edilizi, l’impiego dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per almeno il 60% di quello massimo di zona.

4.       La Superficie permeabile (Sp) deve avere una superficie minima pari al 30% della (Sf).

5.       Per gli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia o di demolizione con ricostruzione dove si prevedono più di tre alloggi, deve essere previsto uno spazio accorpato di superficie minima pari al 20% della (Sf) trattato prevalentemente a verde ma anche pavimentato e attrezzato, di uso e proprietà condominiale, al fine di favorire le relazioni e consentire il gioco dei bambini.