1. Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate.
Le zone di espansione sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inidonee a consentire nuova edificazione, salvo il caso in cui esse sono in corso di realizzazione sulla base di piani attuativi; pertanto l’utilizzo delle zone residenziali di espansione è subordinato all’esistenza di un piano di attuazione.
2. destinazioni d’uso consentite, di cui all’art. 6, delle presenti norme:
- #1° funzioni abitative;
- #2° funzioni direzionali, limitatamente al 20 % della superficie utile netta (Sun) derivante dagli indici di zona;
- #4° funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°.
Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G.
3. E’ obbligatorio, salvo il rispetto degli indici edilizi, l’impiego dell’indice di utilizzazione territoriale (Ut) per almeno il 70% di quello massimo di zona.
La cartografia di Piano evidenzia la ripartizione delle superfici residenziali, a parcheggio ed a verde pubblico. Il Piano attuativo potrà modificarne la posizione, ma non i rapporti quantitativi. Almeno il 70% della Superficie utile netta ammissibile sarà adibita ad edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, nonché di edilizia agevolata come definita dalle leggi provinciali in materia.
5. Le aree omogenee di tipo “C”, si distinguono in:
C1 - zone di espansione in corso di attuazione;
C2, C3, C4, Cn - zone di espansione di nuovo impianto.
Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali.
L?indicazione cartografica della rete viaria interna all?intera zona individuata dal P.R.G. e delle aree a destinazione pubblica è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità. In sede di Piano di attuazione tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e configurazione.
E? sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano di attuazione.
In attesa dell?approvazione dei piani attuativi, per gli edifici esistenti nelle zone di espansione (zone ?C?), sono consentiti gli interventi definiti all?art. 24 comma 3 delle presenti norme:
Nella pianificazione, fatte salve eventuali specifiche previste nelle singole schede di piano attuativo di cui all?allegato O-bis, devono essere rispettati i seguenti indici:
- zone C2
lotto minimo |
mq.------- |
(Hp) altezza massima |
N. piani 3 |
(Ut) max indice di utilizzazione territoriale |
mq/mq. 0,50 |
(m) altezza massima del fronte |
10,50 m |
- zone C3:
lotto minimo |
mq.------- |
(Hp) altezza massima |
N. piani 4 |
(Ut) max indice di utilizzazione territoriale |
mq/mq. 0,60 |
(m) altezza massima del fronte |
13,50 m |
- zone C4:
lotto minimo |
mq.------- |
(Hp) altezza massima |
N. piani 5 |
(Ut) max indice di utilizzazione territoriale |
mq/mq. 0,75 |
(m) altezza massima del fronte |
16,50 m |
- zone Cn:
lotto minimo |
mq.------- |
(Hp) altezza massima |
Vedi scheda allegato O-bis |
(Ut) max indice di utilizzazione territoriale |
Vedi scheda allegato O-bis |
(m) altezza massima del fronte |
Vedi scheda allegato O-bis |
7. Fatte salve eventuali altre indicazioni stabilite nell?allegato ?0 bis? relativo ai contenuti dei piani attuativi, nei nuovi interventi edilizi deve essere previsto uno spazio di superficie minima pari al 20% della (St) trattato prevalentemente a verde ma anche pavimentato e attrezzato, di uso e proprietà condominiale, al fine di favorire le relazioni e consentire il gioco dei bambini.