Art.59 - Zone omogenee di tipo “C”

 

1.     Parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate.

Le zone di espansione sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inidonee a consentire nuova edificazione, salvo il caso in cui esse sono in corso di realizzazione sulla base di piani attuativi; pertanto l’utilizzo delle zone residenziali di espansione è subordinato all’esistenza di un piano di attuazione.

2.     destinazioni d’uso consentite, di cui all’art. 6, delle presenti norme:

- #1° funzioni abitative;

- #2° funzioni direzionali, limitatamente al 20 % della superficie utile netta (Sun) derivante dagli indici di zona;

- #4° funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°.

Sono fatte salve le funzioni e le superfici in essere alla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G.

3.    E’ obbligatorio, salvo il rispetto degli indici edilizi, l’impiego dell’indice di utilizzazione territoriale (Ut) per almeno il 70% di quello massimo di zona.

4.    Il Piano regolatore, con il cartiglio [PS], evidenzia le aree residenziali di nuova espansione soggette a “Piano attuativo a fini speciali” riservate ad edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, nonché di edilizia agevolata come definita dalle leggi provinciali in materia.

La cartografia di Piano evidenzia la ripartizione delle superfici residenziali, a parcheggio ed a verde pubblico. Il Piano attuativo potrà modificarne la posizione, ma non i rapporti quantitativi. Almeno il 70% della Superficie utile netta ammissibile sarà adibita ad edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, nonché di edilizia agevolata come definita dalle leggi provinciali in materia.

5.    Le aree omogenee di tipo “C”, si distinguono in:

C1 - zone di espansione in corso di attuazione;

C2, C3, C4, Cn  - zone di espansione di nuovo impianto.

Art.61 - C2-C3-C4-Cn: Zone di espansione di nuovo impianto

 

Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali.

Nelle zone C2-C3 e C4 l?edificazione avviene sulla base di un piano attuativo che deve essere redatto nell?ambito dell?intera zona risultante dalla cartografia del P.R.G., e nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali, delle tavole di struttura e della posizione, entità e configurazione delle aree a destinazione pubblica, se individuati dal P.R.G.

L?indicazione cartografica della rete viaria interna all?intera zona individuata dal P.R.G. e delle aree a destinazione pubblica è vincolante solo per ciò che concerne le esigenze di collegamento, il dimensionamento e la funzionalità. In sede di Piano di attuazione tale indicazione può essere modificata, motivatamente, solo per ciò che concerne la collocazione e configurazione.

E? sempre ammesso il mantenimento di edifici esistenti senza che essi partecipino agli oneri derivanti dal piano di attuazione.

In attesa dell?approvazione dei piani attuativi, per gli edifici esistenti nelle zone di espansione (zone ?C?), sono consentiti gli interventi definiti all?art. 24 comma 3 delle presenti norme:

Nella pianificazione, fatte salve eventuali specifiche previste nelle singole schede di piano attuativo di cui all?allegato O-bis, devono essere rispettati i seguenti indici:

 

- zone C2

lotto minimo

mq.-------

(Hp) altezza massima

N. piani 3

(Ut) max indice di utilizzazione territoriale

mq/mq. 0,50

(m) altezza massima del fronte

10,50 m

 

 

- zone C3:

lotto minimo

mq.-------

(Hp) altezza massima

N. piani 4

(Ut) max indice di utilizzazione territoriale

mq/mq. 0,60

(m) altezza massima del fronte

13,50 m

 

 

- zone C4:

lotto minimo

mq.-------

(Hp) altezza massima

N. piani 5

(Ut) max indice di utilizzazione territoriale

mq/mq. 0,75

(m) altezza massima del fronte

16,50 m

 

 

- zone Cn:

lotto minimo

mq.-------

(Hp) altezza massima

Vedi scheda allegato O-bis

(Ut) max indice di utilizzazione territoriale

Vedi scheda allegato O-bis

(m) altezza massima del fronte

Vedi scheda allegato O-bis

 

7.         Fatte salve eventuali altre indicazioni stabilite nell?allegato ?0 bis? relativo ai contenuti dei piani attuativi, nei nuovi interventi edilizi deve essere previsto uno spazio di superficie minima pari al 20% della (St) trattato prevalentemente a verde ma anche pavimentato e attrezzato, di uso e proprietà condominiale, al fine di favorire le relazioni e consentire il gioco dei bambini.