Art.63 - Zone per attività produttive

 

1.     Il P.R.G. individua le zone produttive del settore secondario di livello provinciale, contrassegnando le stesse in cartografia con la [P]; individua altresì le zone produttive di livello locale contrassegnandole con la [L].

2.     Destinazioni d’uso consentite di cui all’art. 6 delle presenti norme:

- #3°funzioni produttive

- #4°funzioni commerciali nei limiti di cui al successivo capitolo 12°

3.  Possono essere altresì realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4.   Fatto salvo quanto disposto per le aree produttive miste di cui all’art. 67, è ammessa per ogni insediamento produttivo, la realizzazione di una sola unità abitativa nei limiti dimensionali previsti dalla disciplina urbanistica provinciale in materia di interventi nelle aree produttive. Per insediamento produttivo si intende l’insieme degli edifici realizzati su ogni area produttiva individuata dal PRG. Qualora le dimensioni dell’area eccedano i 5000 mq e gli interventi previsti facciano riferimento a lotti funzionalmente autonomi, sono ammesse ulteriori unità abitative nel numero massimo di una ogni 5000 mq. La parte residenziale andrà integrata architettonicamente e volumetricamente con la parte produttiva.

5.   Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n 1-41/Legisl.).

6.   Nel caso in cui la zona produttiva sia a contatto con zone residenziali la progettazione dei nuovi insediamenti dovrà indicare idonei sistemi di protezione al rumore, al fine di assicurare una adeguata protezione dei soggetti esposti. 

6bis.    Nel progetto del verde le alberature ad alto fusto dovranno essere poste prioritariamente lungo il perimetro del lotto.

7.   Oltre agli interventi ammessi all’art. 7 comma 1, gli edifici esistenti che presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito dal Regolamento edilizio) possono essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona “B2”, aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq.500. Nel caso in cui la Sun esistente ecceda 250 mq, la dimensione del lotto di pertinenza è calcolata applicando i parametri della zona “B2”.

8.   Nelle zone di espansione e nelle zone di riserva, fino a quando non saranno approvati i relativi piani esecutivi di grado subordinato, sono consentite solo le attività agricole che richiedono la costruzione di manufatti facilmente amovibili e/o precari e tali comunque da consentire un uso produttivo del suolo.

9.   I piani di attuazione previsti per le zone produttive possono prevedere aree da riservare a servizi per l’intera zona.

10.  Dismissione dell’attività produttiva [DS]: Il Piano identifica con apposita simbologia, le zone per le quali, in caso di dismissione delle attività produttive, vengono previste altre destinazioni d’uso. Tali aree, successivamente alla dismissione, vengono considerate di categoria B secondo il D.M. n.1444/’68, e classificate o “F2”(servizi) o ”EA”(edilizia abitativa) dal presente Piano regolatore, discrezionalmente alle scelte e dai programmi della pubblica Amministrazione. Fino alla trasformazione di tali aree sono ammesse le destinazioni e gli interventi di cui al presente articolo.

11.  Tali zone si distinguono in:

D1 zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento;

D1-[PR] zone produttive del settore secondario di nuovo impianto;

D1-[LM] [PR]: zona produttiva per attività di lavorazione, trasformazione e riciclaggio di materiali;

D1-[M]  zone produttive miste.

Art.67 - stralciato