Art.71 - D3: zone multifunzionali e terziarie/direzionali

 

1.         Tali zone si distinguono in:

[M] zone per attività economiche a carattere misto

[TD] zone per attività terziarie e direzionali

2.         Le zone per attività economiche a carattere misto, rappresentate nella cartografia di piano con cartiglio [M], sono finalizzate a creare un ambito territoriale entro il quale possono insediarsi attività economiche di natura diversa al fine di favorire l’integrazione e la sinergia fra imprese. In tali zone possono insediarsi attività produttive, commerciali, direzionali e ricettive, nonché altre attività di servizio quali: mense, bar, ristoranti, sale e spazi per meeting, palestre, attività ludico-ricreative, attività musicali. L’edificazione in tali aree è subordinata all’approvazione di un piano attuativo, che assicuri una adeguata infrastrutturazione dell’area. Gli indici, i parametri edificatori, eventuali altre prescrizioni di natura insediativa, nonché i rapporti massimi fra le funzioni specifiche ammesse, sono indicate nella specifica scheda contenuta nell’allegato Obis - “Contenuti dei piani attuativi”.

3. Nelle zone [M] zone per attività economiche a carattere misto individuate con specifico riferimento normativo al presente comma è ammesso esclusivamente il rimessaggio di camper e roulotte e si prescinde dall’obbligo di formazione del piano attuativo di cui al comma 2. In tali zone non sono ammessi manufatti di alcun tipo, fatte salve le opere previste dall’art. 8 comma 1 della L.P. 19/2012 (Legge provinciale sui campeggi 2012) per i camper service.

4.         Nelle zone terziarie e direzionali, rappresentate nella cartografia di piano con cartiglio [TD], sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso di cui all’art.6 delle presenti norme:

- #2° funzioni direzionali,

- #4° funzioni commerciali, nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°

nel rispetto dei seguenti indici:

(Rc) rapporto di copertura massimo

60%.-

(Hp) altezza massima

N. piani 5

(Uf) indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,80

(m) altezza massima del fronte

17,00 m