1. Il P.R.G. individua le zone agricole. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “E” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, che le definisce: parti di territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone “C”.
1. bis Il Piano Territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (P.T.C.) individua, nella Tavola di Regola, le aree agricole e le aree agricole di pregio. In tali aree, la relativa disciplina prevista dagli art. 37 e 38 delle Norme di Attuazione del P.U.P. prevale, qualora più restrittiva, sulle norme del P.R.G..
2. Nelle zone omogenee “E” sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso di cui all’ art. 6 delle presenti norme:
- #5° funzioni agricole
- #4° funzioni commerciali nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°
3. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all’esercizio delle attività agricole e silvopastorali, e si distinguono:
E1: zone agricole di interesse primario;
E3: zone agricole di particolare tutela;
E5: zone a bosco;
E6: zone a agropastorali;
E7: zone improduttive;
4. Contestualizzazione paesaggistica degli interventi in zona agricola: Gli interventi nelle zone agricole dovranno conformarsi all’edificato tradizionale esistente per tipologie costruttive e uso dei materiali. In particolare il progetto di intervento ai fini della contestualizzazione paesaggistica dovrà considerare la tipologia delle coperture, la tipologia di fori e serramenti, la tipologia dei balconi, degli attacchi a terra, i materiali e le finiture dell’edificato tradizionale circostante e i materiali e finiture degli spazi esterni. Nel caso di edifici aggregati la ricerca si occuperà anche di rilevare eventuali allineamenti, regole di aggregazione dei volumi, rapporti con lo spazio aperto e con l’eventuale spazio pubblico.
5. Nelle zone omogenee E1, E2, E3, E6 l’acquisizione del titolo edilizio per gli interventi, ad esclusione di quelli previsti ai commi 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3 del presente articolo, è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi e delle eventuali autorizzazioni previsti dalla disciplina urbanistica provinciale in materia di interventi nelle aree agricole.
stralciato
Nuove costruzioni: sono ammesse nuove costruzioni nei limiti e nelle modalità previste dalla disciplina urbanistica provinciale in materia di interventi nelle aree agricole e nel rispetto degli indici e dei limiti previsti nelle singole zone E. E’ ammessa la realizzazione di nuove costruzioni a condizione che le costruzioni esistenti sul medesimo fondo agricolo alla data di approvazione del P.R.G. ed aventi, alla medesima data, la stessa destinazione d’uso, risultino recuperate ed effettivamente utilizzate per la suddetta destinazione. Ove ai fini dell’edificazione vengano computate aree ricadenti in zone agricole di interesse primario, di interesse secondario, di particolare tutela o in zona agropastorale, gli edifici devono, per quanto possibile, essere realizzati in quelle di interesse secondario con l’esclusione delle zone agricole di particolare tutela. Per costituire superficie utile netta (Sun) è computata esclusivamente la superficie agricola in proprietà.
7.1 stralciato
7.2 stralciato
7.3 Depositi per attrezzi agricoli: Nelle zone E1, E2, E3 e E4 è consentita, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Urbanistico-Edilizio provinciale in materia.
La superficie di tali manufatti verrà detratta dalla Sun consentita in relazione alla potenzialità edificatoria prevista dalle specifiche norme di zona.
7.4 Volumi interrati: Nelle zone E1 - E2 - E3 è ammessa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, la costruzione di volumi interrati, per una superficie complessiva (Sce) non superiore a mq.100 in aderenza o posti entro una distanza di m.50 dagli edifici esistenti, purché finalizzati ad un uso connesso con l’attività svolta nell’edificio esistente, e purché venga ripristinato l’andamento orografico e siano ricoperti da uno strato di terreno pari a 40 cm. e comunque idoneo al mantenimento del verde che trovava consistenza precedentemente, salvo la parte strettamente necessaria per l’accesso alla costruzione stessa.
8. Costruzioni esistenti: Il P.R.G. definisce le presenti norme con l’obiettivo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sugli edifici esistenti, di cui ai commi 8.1 e 8.2, sono consentiti tutti gli interventi dalla manutenzione ordinaria alla demolizione. Negli interventi di demolizione con ricostruzione va di norma mantenuto il sostanziale rispetto del sedime esistente. Spostamenti del sedime potranno essere considerati, su parere conforme della C.E.C., al solo fine di migliorare funzionalità e sicurezza di eventuali spazi pubblici limitrofi agli edifici oggetto dell’intervento e nei casi di accertato rischio idrogeologico.
8.1 Funzioni agricole: agli edifici esistenti, esclusivamente nelle zone: E1-E2-E3-E6, che restano destinate a funzioni connesse con l’esercizio dell’attività agricola e zootecnica (non abitativa) sono ammessi, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5, ampliamenti pari al 30% della superficie utile netta (Sun) esistente e comunque non superiori a mq.50.
8.2 Funzioni abitative permanenti: gli edifici esistenti che presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito dal Regolamento edilizio) e ricadono nelle zone E1, E2 possono, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5 essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona “B2”, aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq. 500 ed una superficie coperta massima di mq. 200. E’ comunque consentita la conservazione della superficie netta (Sun) e dell’altezza esistente del fronte (m) e della superficie coperta massima, qualora queste eccedano i parametri sopra riportati. Nel caso in cui la Sun esistente eccede 250 mq, la dimensione del lotto di pertinenza è calcolata applicando i parametri della zona “B2”.
Per gli edifici aventi medesime caratteristiche ma ricadenti in zona E3, E4 è consentito, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5, rendere abitabile il sottotetto esistente anche con eventuale sopraelevazione delle murature perimetrali, in allineamento alle esistenti, in modo da ottenere una misura massima di m. 2,20 misurata internamente, tra estradosso dell’ultimo solaio ed intradosso del tetto, al netto dell’orditura secondaria e con l’esclusione di eventuali timpani. Nel caso di tetti piani l’eventuale sopraelevazione è ammessa nel limite massimo del raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità richiesti dal REC. La sopraelevazione, ammessa per una sola volta previo parere conforma della Commissione Edilizia, va realizzata eliminando, in via di principio, abbaini, vasche o strutture similari esistenti. Potranno essere inoltre valutate proposte di nuova articolazione delle falde del tetto che, a insindacabile giudizio della CEC, siano finalizzate ad una migliore configurazione architettonica dell’edificio nel suo insieme e/o ad un più coerente inserimento della tipologia di copertura proposta nel contesto ambientale e/o edificato esistente.
In ogni caso potranno essere aggiunte al massimo due ulteriori unità abitative rispetto al numero di quelle esistenti.
8.3 Funzioni abitative non permanenti: per gli edifici esistenti che non presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito dal Regolamento edilizio), sono consentiti, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5 interventi di recupero, compreso, su parere conforme della C.E.C., un aumento del 15% della Sun, secondo le disposizioni definite all’art.38 del Regolamento edilizio relativamente alla “Dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e requisiti igienico sanitari per il recupero di edifici ai fini abitativi non permanenti”. L’ampliamento non è ammesso per gli edifici che hanno già beneficiato di ampliamenti successivamente alla data 31.08.83, nonché agli edifici ricadenti nelle seguenti zone del PRG: “Zone di protezione dei laghi”, “Riserve naturali provinciali e riserve locali”, “Siti e zone della rete “Natura 2000””, “Beni culturali”, “Beni ambientali”. Gli interventi vanno rivolti al mantenimento e recupero dei caratteri tradizionali dell’edificio oggetto dell’intervento confermandone l’impostazione complessiva sia per gli aspetti strutturali, sia per gli aspetti formali compresi i materiali e le loro finiture. Nel caso in cui gli interventi non si possano limitare al restauro o al risanamento conservativo, devono conformarsi precisamente a quanto stabilito al comma 4 del presente articolo relativamente alla contestualizzazione dell’intervento con riferimento preciso alle regole costruttive e all’uso dei materiali caratterizzanti lo stesso edificio oggetto dell’intervento eventualmente implementate, laddove le parti originarie non fossero riconoscibili, con le regole desumibili dall’edificato tradizionale circostante, sia per quanto riguarda l’edificio che il trattamento degli spazi pertinenziali. Non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia e ricostruzione totale. All’interno dell’edificio oggetto dell’intervento di recupero, devono essere previsti adeguati spazi per deposito nella misura minima del 30% della Sun totale. Non sono ammessi arredi fissi esterni. Gli edifici recuperabili devono essere individuati catastalmente e avere elementi perimetrali tali da consentire l’identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d’epoca.
10. Dell’avvenuta utilizzazione delle aree agricole a fini edificatori viene effettuata idonea registrazione da parte del Comune con apposita cartografia e relativo elenco depositati presso i competenti uffici comunali.