1. Sono zone destinate alla produzione agricola e all’esercizio delle attività agricole, nelle quali non è necessaria, date le caratteristiche di tali attività, una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.
2. Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell’equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell’ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell’ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola.
3. In esse è consentita, la realizzazione di opere a servizio delle imprese agricole, ortofloricole e zootecniche con l’esclusione delle stalle a carattere industriale, nel rispetto dei seguenti indici:
- zone E1 - Imprese agricole:
Superficie minima disponibile all’impresa |
ha 2,5 |
lotto minimo destinato ad ospitare la costruzione |
mq. 3.000. |
(Uf) indice di utilizzazione fondiaria (in base a superficie agricola in proprietà) per edifici produttivi |
mq/ha.100 |
(Sun) massima per edifici produttivi |
mq.400 |
(m) altezza massima del fronte (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) |
m. 9,00 |
- zone E1 - Imprese zootecniche:
superficie minima disponibile all’impresa |
ha. 5,0 |
lotto minimo destinato ad ospitare la costruzione |
mq. 5.000. |
(Uf) indice di utilizzazione fondiaria (in base a superficie agricola in proprietà) per edifici produttivi |
mq/ha.100 |
(Sun) massima per edifici produttivi |
mq.700 |
(m) altezza massima del fronte (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) |
m. 9,00 |
- zone E1 - Imprese ortofloricole
superficie minima disponibile all’impresa |
mq.5000 |
lotto minimo destinato ad ospitare la costruzione |
mq. 3.000 |
(Uf) indice di utilizzazione fondiaria (in base a superficie agricola in proprietà) per edifici produttivi |
mq/mq.0,05 |
(Sun) massima per edifici produttivi |
mq.150 |
(m) altezza massima del fronte dei fabbricati di servizio (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) |
m. 6,50 |
4. Nelle zone agricole di interesse primario sono altresì ammessi i seguenti interventi edilizi in deroga ai parametri di cui al comma precedente:
· Costruzione di tunnel permanenti come definiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica;
· Costruzione di tettoie per la lavorazione dei prodotti agricoli per una superficie coperta massima di 20 mq su un area accorpata di superficie non inferiore ai 3000 mq;
5. Gli interventi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui all’art.73 comma 5.
6. E’ esclusa l’installazione di serre. Per le serre esistenti sono consentiti interventi fino alla demolizione con ricostruzione ed ampliamenti di Superficie utile netta (Sun) nella misura massima del 10% della Sun preesistente.