Art.75 - E2: zone agricole di interesse secondario

 

Comprendono le parti del territorio che, rispetto alle zone di interesse primario, hanno qualità e potenzialità complessivamente minori. Si tratta di zone previste in adiacenza a nuclei abitati, dove prevale un’attività a conduzione strettamente familiare; per tali ragioni sono destinate ad ospitare gli interventi edilizi strettamente commisurati alle esigenze abitative e lavorative dei residenti.

2.         In esse è consentita, la realizzazione di opere a servizio delle imprese agricole, ortofloricole e zootecniche con l’esclusione delle stalle a carattere industriale, secondo le modalità e i parametri stabiliti per le zone agricole di interesse primario di cui al comma 3 dell’art.74 e gli interventi edilizi di cui al comma 4 dello stesso.

3.         Nelle zone agricole di interesse secondario è inoltre ammessa la costruzione di edifici destinati al magazzinaggio e alla lavorazione senza trasformazione dei prodotti agricoli, purché non legati ad una singola impresa agricola, nel rispetto dei seguenti indici:

 

- zone E2 - Edifici per magazzinaggio e lavorazione:

Superficie min. disponibile all’ insieme di imprese agricole

7.500 mq

lotto minimo destinato ad ospitare la costruzione

mq. 3.000

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria.

(applicabile alle superfici agricole in proprietà)

0.05 mq/mq.

(Sun) Superficie utile netta massima

200 mq

(m) altezza massima del fronte

m. 6,50

 

4.         Gli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui all’art.73 comma 5.

5.         E’ esclusa l’installazione di serre. Per le serre esistenti sono consentiti interventi fino alla demolizione con ricostruzione ed ampliamenti di Superficie utile netta (Sun)  nella misura massima del 10% della Sun preesistente.