Art.76 - E3: zone agricole di particolare tutela

 

1.       Comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, produttivo e di rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo.

2.       Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole di particolare tutela sono vietati:

·         trasformazioni che sovvertano: la morfologia dei luoghi, le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell’arredo degli spazi aperti;

·         Insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione;

3.         In tali zone sono consentiti, oltre a quanto previsto nel precedente art.73, i seguenti interventi edilizi:

·         costruzione di tunnel permanenti come definiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica;

·         costruzione di tettoie per la lavorazione dei prodotti agricoli, per una superficie coperta massima di mq.20 su un’area accorpata di superficie non inferiore ai 3000 mq;

4.         Gli interventi di cui al precedente comma 3 sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui all’art.73 comma 5.

5.         E’ esclusa l’installazione di serre. Per le serre esistenti sono consentiti interventi fino alla demolizione con ricostruzione ed ampliamenti di Superficie utile netta (Sun) nella misura massima del 10% della Sun preesistente.