Art.77 - E4: Zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola

 

Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché dell’allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.

In tali zone sono ammessi i seguenti interventi edilizi nel rispetto degli indici riportati in tabella:

·         impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annessi alle imprese agricole;

·         stalle per l’allevamento del bestiame a carattere industriale, con locali per il ricovero, il deposito e la manutenzione di materiali ed utensili, la preparazione di mangimi, l’assistenza ed il riposo del personale;

·         magazzini per la vendita all’ingrosso dei prodotti agricoli;

·         serre come definite dalla normativa provinciale in materia urbanistica.

 

- zone E4 - Attrezzature di supporto alla produzione agricola

(Rc) rapporto massimo di copertura per fabbricati di servizio

65%

(Rc) rapporto massimo di copertura per serre

80%

(m) altezza massima del fronte (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) salvo diversa indicazione del cartiglio

m. 9,00

 

Nelle zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola è inoltre ammessa la realizzazione di tunnel permanenti come definiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica.

4.         In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi redatti a cura dei privati interessati o dell’Amministrazione comunale. La categoria d’intervento è specificata nelle carte di piano.