Sono le zone destinate alle attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché dell’allevamento del bestiame, esistenti e di nuova formazione.
In tali zone sono ammessi i seguenti interventi edilizi nel rispetto degli indici riportati in tabella:
· impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annessi alle imprese agricole;
· stalle per l’allevamento del bestiame a carattere industriale, con locali per il ricovero, il deposito e la manutenzione di materiali ed utensili, la preparazione di mangimi, l’assistenza ed il riposo del personale;
· magazzini per la vendita all’ingrosso dei prodotti agricoli;
· serre come definite dalla normativa provinciale in materia urbanistica.
- zone E4 - Attrezzature di supporto alla produzione agricola
(Rc) rapporto massimo di copertura per fabbricati di servizio |
65% |
(Rc) rapporto massimo di copertura per serre |
80% |
m. 9,00 |
Nelle zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola è inoltre ammessa la realizzazione di tunnel permanenti come definiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica.
4. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto o tramite piani attuativi redatti a cura dei privati interessati o dell’Amministrazione comunale. La categoria d’intervento è specificata nelle carte di piano.