1. Sono aree occupate da pascoli da riservare alla promozione ed allo sviluppo della zootecnia.
2. Comprendono le parti del territorio, utilizzate a pascolo, da riservare alla conservazione del verde prativo esistente.
3. In queste zone sono ammessi, nel rispetto dei parametri riportati in tabella, i seguenti interventi edilizi:
· abitazioni temporanee per gli addetti alle attività zootecniche;
· strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia;
· locali per il ricovero di animali, lavorazione del latte, magazzini e depositi.
·
funzioni agrituristiche
- zone E6 - Interventi in zone agropastorali:
superficie minima di proprietà |
mq.7500 |
lotto minimo destinato ad ospitare la costruzione |
mq. 700 |
(Uf) indice di utilizzazione fondiaria per edifici produttivi |
mq/mq.0,025 |
(Sun) massima per edifici produttivi |
mq.400 |
(m) altezza massima del fronte (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) |
m. 7,50 |
4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui all’art.73 comma 5.
5. Ai fini della riqualificazione della funzione turistica sportiva dell’area della Panarotta, nelle zone di cui al presente articolo, è ammesso anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5 dell’art.73, il recupero dei manufatti esistenti da destinare ad attività extra-alberghiera come definita dalla L.P. n.7/2002 e secondo le indicazioni previste al comma 4 dell’art.73. A tal fine sono consentiti, per garantire la funzionalità dell’edificio, ampliamenti della Sun esistente nella misura massima del 15%.