Art.80 - E7: zone improduttive

 

1.            Sono aree in cui per ragioni altimetriche topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilitā non possono normalmente essere svolte attivitā che comportino insediamenti stabili.

2.            Nelle aree improduttive č ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.