Le aree per servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di carattere generale e di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario ed automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.
Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.
Esse si distinguono in:
a) Sistema Insediativo e produttivo
F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici;
F2 - zone per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale;
F3 - zone a verde pubblico
F4 - zone destinate a verde di protezione e di arredo
F5 - zone a parco
b) Sistema infrastrutturale
F6 - zone destinate alla viabilità ed agli spazi aperti;
F7 - zone destinate al sistema ferroviario;
F8 - parcheggi pubblici;
F9 - percorsi e spazi a servizio della mobilità ciclabile e pedonale;
F10 - zone per attrezzature tecniche;
F11 - elettrodotti, metanodotti, condotte forzate, linee telefoniche ed antenne per la telefonia cellulare;
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5. Qualora l’utilizzazione delle aree di cui al presente capitolo avvenga attraverso un’iniziativa privata, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.
6. A fronte della loro cessione a titolo gratuito al comune, le aree di cui al presente capitolo maturano una capacità edificatoria trasferibile su qualsiasi altra zona identificata dal presente PRG e dotata di indici, nei limiti di seguito descritti:
Indice di utilizzazione fondiaria applicabile alle zone servizi |
mq/mq 0,1 |
Aumento massimo dell’indice di zona sulla quale la capacità edificatoria viene trasferita |
10% |
Le zone disciplinate dal presente articolo comprendono aree destinate ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale già di proprietà pubblica o gravate da servitù di uso pubblico o comunque destinate ad essere acquisite alla piena disponibilità dell’Amministrazione pubblica, ad eccezione delle aree per attrezzature religiose che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.
Il P.R.G. individua le zone per attrezzature e servizi pubblici di livello provinciale e sovralocale e di livello locale, distinguendole con apposita grafia.
Esse sono suddivise in categorie ed individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano e nelle tavole di struttura dei centri storici, distinguendo tra esistenti e di progetto [PR]:
[CA] zone per attrezzature civili ed amministrative;
[SC] zone per attrezzature scolastiche e culturali;
[R] zone per attrezzature religiose;
[S] zone per attrezzature sportive;
[U] zone per servizi universitari, studenteschi ed assimilabili;
[AS] zone per attrezzature assistenziali;
[H] zone per strutture ospedaliere;
[CA-CSA] zone per centro servizi per animali.
Le zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, è tuttavia consentito il loro utilizzo per una destinazione diversa purché ricompresa fra quelle indicate al comma 3 del presente articolo. E’ comunque sempre ammessa la destinazione a verde pubblico di cui all’art.84.
Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG. In tali zone sono ammesse inoltre attività, anche di tipo privato, di pubblici esercizi e vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli esercizi di vicinato, purché in concessione o locazione dell’ente pubblico promotore dell’esproprio o proprietario della costruzione.
stralciato
Nuova edificazione: salvo quanto diversamente specificato nel presente articolo, l’edificazione è consentita nel rispetto dei seguenti indici:
(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria |
mq/mq. 0,80 |
(m) altezza massima del fronte (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli) |
m. 17,00 |
Attrezzature sportive: Nelle zone con destinazione “attrezzature sportive” è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport compresi i relativi manufatti accessori (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, ecc..) purché non comportino una superficie coperta (Sc) superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici. Gli impianti sportivi dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate.
Nelle zone per attrezzature sportive è consentita la realizzazione di edifici ed attrezzature per l’esercizio delle attività equestri (scuderia, fienile, locali di ristoro, alloggio per il custode) nel rispetto dei seguenti indici:
superficie minima lotto |
ha.1 |
(Sc) superficie coperta massima |
mq.600 |
(m) altezza massima del fronte (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) |
m. 6,50 |
(Sun) massima per abitazione conduttore |
mq. 130 |
Le zone [CA-CSA] sono destinate alla realizzazione di rifugi per animali: in esse sono consentite strutture ed attrezzature attinenti al funzionamento del centro stesso, nel rispetto dei seguenti parametri:
(Sc) superficie coperta massima |
mq.800 |
(m) altezza massima del fronte |
m. 6,50 |
(Sun) massima per abitazione custode |
mq. 130 |
Le aree non interessate dalla edificazione dovranno essere sistemate a verde e/o a parco ed attrezzate in modo da favorire ed incentivare la fruizione pubblica del centro.