Le aree per servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di carattere generale e di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario ed automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.
Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.
Esse si distinguono in:
a) Sistema Insediativo e produttivo
F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici;
F2 - zone per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale;
F3 - zone a verde pubblico
F4 - zone destinate a verde di protezione e di arredo
F5 - zone a parco
b) Sistema infrastrutturale
F6 - zone destinate alla viabilità ed agli spazi aperti;
F7 - zone destinate al sistema ferroviario;
F8 - parcheggi pubblici;
F9 - percorsi e spazi a servizio della mobilità ciclabile e pedonale;
F10 - zone per attrezzature tecniche;
F11 - elettrodotti, metanodotti, condotte forzate, linee telefoniche ed antenne per la telefonia cellulare;
4. stralciato
5. Qualora l’utilizzazione delle aree di cui al presente capitolo avvenga attraverso un’iniziativa privata, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.
6. A fronte della loro cessione a titolo gratuito al comune, le aree di cui al presente capitolo maturano una capacità edificatoria trasferibile su qualsiasi altra zona identificata dal presente PRG e dotata di indici, nei limiti di seguito descritti:
Indice di utilizzazione fondiaria applicabile alle zone servizi |
mq/mq 0,1 |
Aumento massimo dell’indice di zona sulla quale la capacità edificatoria viene trasferita |
10% |
Le zone disciplinate dal presente articolo comprendono aree destinate ad attrezzature e servizi di proprietà di privati ma di interesse pubblico o generale, che non sono destinate ad essere acquisite alla piena disponibilità dell’Amministrazione pubblica.
Si definiscono attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale quelli aventi funzione integrativa delle attrezzature e dei servizi pubblici, la cui attuazione non sia riservata in via esclusiva all’Amministrazione pubblica da parte delle normative vigenti, secondo il seguente elenco di categorie:
[CA] zone per attrezzature civili ed amministrative;
[SC] zone per attrezzature scolastiche e culturali;
[R] zone per attrezzature religiose;
[S] zone per attrezzature sportive;
[U] zone per servizi universitari, studenteschi ed assimilabili;
[H] zone per strutture ospedaliere;
[AS] zone per attrezzature assistenziali.
L’utilizzazione delle aree deve avvenire prioritariamente attraverso una previsione estesa all’intera zona individuata dal PRG. L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare utilizzazioni anche parziali, purché non vengano precluse possibilità per ulteriori interventi coerenti con la destinazione di zona.
Le zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, previa conforme deliberazione della Giunta comunale, è tuttavia consentito il loro utilizzo per una destinazione diversa purché ricompresa fra quelle indicate al comma 1 del presente articolo.
Nelle costruzioni realizzate ai sensi del presente articolo possono essere ospitate anche attività accessorie, purché strettamente funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG. Sono ammesse anche attività di pubblici esercizi e vendita al dettaglio, limitatamente alla tipologia degli esercizi di vicinato, fino ad un massimo complessivo del 20% della Superficie Utile Lorda ammessa. Le attività di cui al presente comma devono essere realizzate congiuntamente all'attrezzatura principale.
stralciato
Nuova edificazione: Fatti salvi parametri più restrittivi individuati nei rispettivi cartigli e salvo quanto diversamente specificato nel presente articolo, l’edificazione è consentita nel rispetto dei seguenti indici:
(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria |
mq/mq. 0,80 |
(m) altezza massima del fronte (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli) |
m. 17,00 |
Attrezzature sportive: Nelle zone con destinazione “attrezzature sportive” è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport compresi i relativi manufatti accessori (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, ecc..) con i seguenti indici:
(Sc) superficie coperta massima |
20% della superficie di zona fino a un massimo di 600 mq |
(m) altezza massima del fronte (salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli) |
m. 7,00 |
Gli impianti sportivi dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate.
Nelle zone per attrezzature sportive è consentita la realizzazione di edifici ed attrezzature per l’esercizio delle attività equestri (scuderia, fienile, locali di ristoro, alloggio per il custode) nel rispetto dei seguenti indici:
superficie minima lotto |
ha.1 |
(Sc) superficie coperta massima |
mq.600 |
(m) altezza massima del fronte (ad esclusione dei volumi tecnici: silos, impianti tecnologici, ecc.) |
m. 6,50 |
(Dc) distanza minima dai confini del lotto |
metà dell’altezza del fronte prospiciente con un minimo di m.5,00 |
( Sun) massima per abitazione conduttore |
mq. 130 |
Le zone di cui al presente articolo possono concorrere a costituire la dotazione di aree a standard ai sensi del D.M. 1444/68 qualora i servizi ivi insediati siano prestati in regime di convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le forme di accreditamento di competenza di Enti diversi dal Comune previste dalla normativa vigente per il servizio di cui trattasi. Nel caso di servizi a riconoscimento comunale, la convenzione di cui al comma 5 dell’art. 81 dovrà quindi essere integrata riguardo i seguenti contenuti:
- la destinazione d’uso;
- l’obbligo di mantenere la destinazione d’uso prevista per l’intero periodo convenzionato, fatta salva comunque la possibilità di modificare la medesima destinazione d’uso, purchè nell’ambito di quelle ammesse dal presente articolo ed in accordo con l’Amministrazione comunale;
- la durata del convenzionamento pari ad almeno 10 anni ed eventuali modalità di rinnovo e/o di subentro di terzi;
- le modalità di gestione del servizio e delle attrezzature al fine di garantire la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività interessata;
- l’applicazione di sanzioni a carico del titolare del servizio e delle attrezzature o suoi eventuali aventi causa per l’inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione.
Ove sia previsto il vincolo di piano di lottizzazione, l’edificazione può avvenire sulla base dei seguenti indici:
lotto minimo |
mq.------- |
(Hp) altezza massima |
Vedi scheda allegato O-bis |
(Ut) max indice di utilizzazione territoriale |
Vedi scheda allegato O-bis |
(m) altezza massima del fronte |
Vedi scheda allegato O-bis |
Le funzioni insediabili sono riportate nelle specifiche schede di cui all’allegato O-bis.