Art.81 - zone omogenee di tipo “F”

 

Le aree per servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di carattere generale e di interesse urbano, alla viabilità, sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario ed automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.

Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.

Esse si distinguono in:

a) Sistema Insediativo e produttivo

F1 - zone per attrezzature e servizi pubblici;

F2 - zone per attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale;

F3 - zone a verde pubblico

F4 - zone destinate a verde di protezione e di arredo

F5 - zone a parco

b) Sistema infrastrutturale

F6  - zone destinate alla viabilità ed agli spazi aperti;

F7  - zone destinate al sistema ferroviario;

F8  - parcheggi pubblici;

F9  - percorsi e spazi a servizio della mobilità ciclabile e pedonale;

F10 - zone per attrezzature tecniche;

F11 - elettrodotti, metanodotti, condotte forzate, linee telefoniche ed antenne per la telefonia cellulare;

4.     stralciato

5.     Qualora l’utilizzazione delle aree di cui al presente capitolo avvenga attraverso un’iniziativa privata, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di apposita convenzione che assicura il rispetto delle funzioni previste dal PRG.

6.     A fronte della loro cessione a titolo gratuito al comune, le aree di cui al presente capitolo maturano una capacità edificatoria trasferibile su qualsiasi altra zona identificata dal presente PRG e dotata di indici, nei limiti di seguito descritti:

 

Indice di utilizzazione fondiaria applicabile alle zone servizi

mq/mq 0,1

Aumento massimo dell’indice di zona sulla quale la capacità edificatoria viene trasferita

10%