Le
zone destinate a verde di protezione e di arredo, finalizzate alla protezione
degli abitati, sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di
infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad esse funzionali. In
tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle
specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli
inquinamenti.