Art.85 - F4 - Zone destinate a verde di protezione e di arredo

 

Le zone destinate a verde di protezione e di arredo, finalizzate alla protezione degli abitati, sono inedificabili, fatta salva la costruzione di opere di infrastrutturazione del territorio, compresi i manufatti ad esse funzionali. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie al loro arredo, nonché quelle specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli inquinamenti.