Art.86 - F5 - Zone a parco

 

1.    Le zone a parco, rappresentate nella cartografia di piano con cartiglio [PU] distinguendo tra esistenti e di progetto [PR], sono destinate a soddisfare il tempo libero a livello urbano, a livello comunale e provinciale, nelle sue varie componenti montane, collinari, forestali. Le zone a parco saranno attuate mediante progetti aventi come scopo la conservazione dell'ambiente e la sua accessibilità, secondo modi che potranno essere regolati per esigenze forestali, vegetazionali e faunistiche. Salvo i chiarimenti di destinazione d'uso di cui ai successivi commi, gli interventi ammessi per raggiungere lo scopo di cui al precedente comma sono:

·         sistemazione del fondo, rivestimento anti polvere, assestamenti del percorso, senza opere di sterri e di riporti, della esistente viabilità carrabile e sistemazione di eventuali cave o altre radure per posteggi e soste;

·         sistemazione di sentieri pedonali, zone di sosta e picnic, bidoni per i rifiuti, toilette;

·         opere di sistemazione forestali e geologiche di regimazione idrica con sistemi tradizionali, di avvistamento antincendio e faunistici.

2. Nelle zone a parco possono essere realizzati solo nuclei di servizi ed attrezzature (bar, servizi igienici, servizi di ristoro, deposito attrezzi, alloggi di guardiani e lavoratori del parco, camerate rifugio e servizi per alloggiamento e pernottamento di un limitato numero di escursionisti, studenti, studiosi, ecc..) strettamente necessari per la fruizione e la manutenzione del verde, con l'esclusione di qualunque altra attività.

3.    La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente comma, dovrà interessare gli edifici esistenti nella zona a parco. In caso di inesistenza e di insufficienza degli edifici esistenti, è consentita la costruzione per gli stessi usi, quando ritenuti indispensabili ed intrasferibili, di nuovi edifici.

 

(Sun) massima

mq. 100

(Hp) altezza massima

N. piani 1

(m) altezza massima del fronte

3,00 m

 

4.    Vi sono ammessi piccoli impianti sportivi, purché‚ non comportino consistenti alterazioni nella conformazione del suolo e non presentino volumetrie.

5.    Nelle zone con l'indicazione "interesse archeologico" è ammessa solo la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca e studio osservazione, siti archeologici e degli elementi tutelati, di attrezzature per il ristoro e servizi di modesta entità nonché‚ percorsi pedonali e aree di sosta, purché non comportino un'edificazione superiore al 5% della superficie interessata alla destinazione di zona.

6.    In via eccezionale e solo su motivata documentazione sarà possibile adibire a viabilità automobilistica e parcheggio, purché tangenti all'area, non più del 5% della zona.

7.    In tutte le zone destinate a parco è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale, senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.

8.    Nelle zone a parco ricadenti nelle zone di protezione dei laghi, le attrezzature ammesse dovranno essere amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli.

9.            Le zone a parco individuate con l’indicazione [PA] “parco agrario” sono vocate alla valorizzazione del contesto agropaesistico e destinate al recupero e alla promozione del patrimonio ortofloristico, agrosilvicolo e/o zootecnico locale, in cui prevale un utilizzo per finalità ricreative, didattiche e di ricerca. In tali zone è ammessa la realizzazione di parchi tematici e/o di fattorie didattiche, legati alla conoscenza e alla divulgazione dei valori storico-culturali e paesaggistico-ambientali del contesto agrario e rurale anche attraverso il recupero e la riqualificazione dei manufatti della cultura materiale (muri di pietra a secco, percorsi campestri, pozzi, alberature significative, ecc.).

Gli interventi dovranno di norma privilegiare il recupero e il riutilizzo dei manufatti esistenti. In ogni caso l’edificazione è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio comunale, di uno studio unitario esteso all’intera area costituente il parco, nel quale siano definiti i parametri edilizi degli interventi previsti e le relative opere, nonché precisate le modalità di utilizzo e di gestione del parco.

Qualora l’intervento avvenga tramite iniziativa privata, vi è l’obbligo di redigere un piano attuativo secondo i parametri contenuti nella rispettiva scheda riportata all’allegato O bis “Contenuti dei piani attuativi”, accompagnato da una convenzione che assicuri il rispetto della funzione prevista dal P.R.G. e definisca tempi e modalità di attuazione nonché gli impegni assunti da parte del privato proponente l`intervento relativamente a modalità di utilizzo e di gestione del parco.