Art.88 - F7 - zone destinate al sistema ferroviario

 

1.         Il P.R.G. identifica con apposita simbologia le zone destinate alle linee ferroviarie e le zone destinate a stazione ferroviaria e/o centri intermodali, distinguendo tra esistenti e di progetto [PR].

2.         Zone destinate alle linee ferroviarie esistenti e di progetto

Le zone e le linee ferroviarie sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio. E’ in ogni caso ammessa la realizzazione di impianti tecnici a servizio delle linee ferroviarie anche in aree esterne alle zone purché comprese entro la fascia di rispetto di cui al D.G.P. n.909, dd.03.02.1995 e s.m., e al D.P.R.n.753, dd.11.07.1980, purché di proprietà dell’ente interessato.

3.  (stralciato).

4.    Zone destinate a stazione ferroviaria e/o centri intermodali esistenti e di progetto:

Sono comprese sotto il termine centro intermodale, tutte le strutture riguardanti lo scalo ferroviario passeggeri, le pensiline, gli edifici per il ricovero dei mezzi di trasporto pubblici, le aree di parcheggio e di sosta funzionali al centro, raccordi viari, nonché ogni struttura connessa o accessoria all’attività del centro.

stralciato

stralciato

7.    Nuova edificazione: L’edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici:

 

(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,80

(Hp) altezza massima

N. piani 5

 (m) altezza massima del fronte

m. 17,00