Tali zone si distinguono in:
[P] parcheggi a raso;
[Pi] parcheggi interrati;
[PM] parcheggi in elevazione (autosilos);
aree di sosta attrezzate per autocaravan.
2. Nei parcheggi in elevazione, è consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività commerciali, amministrative, di pubblici esercizi e simili. Gli indici di zona sono assimilati alle zone “F2”.
3. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan è consentita la realizzazione di aree di servizio (camper service) e di sosta attrezzate per autocaravan nel rispetto delle disposizioni della Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e del relativo regolamento attuativo in materia di turismo itinerante. Per tale finalità è ammessa la realizzazione di manufatti di servizio per una superficie massima Sun di 50 mq. realizzata su un solo piano e avente altezza del fronte massima di 4.00 mt.
4. Oltre a quanto precisato al comma 5 dell’articolo 81 relativamente all’attivazione delle aree per servizi attraverso un’iniziativa privata, per le aree individuate dal PRG con la specifica destinazione [P] parcheggio a raso, a fronte della sistemazione della superficie a parcheggio e della sua cessione a titolo gratuito al Comune da definirsi con apposita convenzione, è ammessa la realizzazione di parcheggi privati in interrato. La superficie sistemata da cedere al Comune sarà evidentemente detratta delle superfici degli elementi necessari alla fruizione della parte interrata (scale, rampe, ascensori). A queste strutture potranno essere integrati volumi edilizi, anche questi mantenuti alla parte privata, destinati a piccoli esercizi pubblici o di interesse pubblico o a piccole attività commerciali, di dimensioni massime equivalenti a 30 mq di Superficie utile netta (Sun) e ad n. 1 piano in altezza. Eventuali volumi esistenti potranno essere utilizzati esclusivamente per tali funzioni secondo le dimensioni sopra indicate.
5. Dove indicato specificatamente in cartografia non sono ammessi gli interventi per la realizzazione dei parcheggi privati in interrato previsti al precedente comma 4.