Art.91 - F9 – Percorsi e spazi a servizio della mobilità ciclabile e pedonale

 

I percorsi pedonali e le piste ciclabili costituenti la rete principale, esistente e di progetto, sono individuati con apposita simbologia sulle tavole di PRG e sono attuate secondo le modalità di cui all’articolo 87. È sempre ammessa la loro realizzazione anche senza specifica previsione urbanistica se realizzati nella sede stradale esistente o in fregio alla stessa, purché di larghezza non superiore ai 3 m.

Il PRG individua gli spazi a servizio della mobilità ciclabile dedicate alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio a servizio delle piste ciclabili. In esse è consentita la realizzazione da parte di enti pubblici o privati di strutture per la sosta e il ristoro a servizio delle piste ciclabili, nei limiti stabiliti dalla vigente disciplina provinciale. La realizzazione di tali strutture da parte di soggetti privati è subordinata alla stipula di apposita convenzione.