Art.93 - F11 - Elettrodotti

 

1.  Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche, paesaggistico – ambientali, delle zone caratterizzate da emergenze naturalistiche e/o paesaggistiche, delle zone particolarmente evidenti da punti panoramici e/o interposte tra coni visivi di particolare bellezza paesaggistica e/o monumentale e delle aree assoggettate a tutela secondo i disposti del D.Lgs n.42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” al fine della realizzazione delle reti per elettrodotti, si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia.

1.     Il Piano Regolatore Generale individua le linee ad alta tensione presenti nel territorio comunale riportandone le fasce di rispetto di primo livello, denominate “Distanza di Prima  Approssimazione” (DPA). L’esatto posizionamento della fascia di rispetto deve essere comunque precisata sulla scorta del rilievo topografico.

2.     Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e per la salvaguardia  dell'ambiente e del paesaggio, gli interventi in prossimità degli elettrodotti devono avvenire in conformità alla disciplina vigente, ed in particolare:

-   L. 22/02/2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

-   D.P.C.M. 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

-   D.Dirett. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.”;

-   decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 13-31/Leg. del 29/06/2000.

-   All’interno delle fasce di rispetto per ogni nuova edificazione che comporti la permanenza di persone non inferiore a quattro ore, deve essere puntualmente verificato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dagli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 08/07/2003.

3.     Nel caso in cui intervengano lo spostamento, l’interramento o la modifica delle caratteristiche dell’elettrodotto le fasce di rispetto afferenti vanno intese, nei limiti di legge, automaticamente annullate, modificate o ridotte.

4.     Le disposizioni del D.Dirett. del 29.05.2008, si applicano in generale anche alle linee di media tensione, nonché alle cabine di trasformazione, che rientrano nella definizione di elettrodotto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) della Legge Quadro 36/2001, in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Si precisa che il paragrafo 3.2 dell’allegato al citato D.Dirett. esonera dal calcolo della DPA le linee in media tensione solo nel caso in cui siano realizzate in cavo cordato a elica (aeree o interrate).