Art.94 - zone omogenee di tipo “G”: zone per attrezzature turistiche

 

1.     Il P.R.G. individua le zone per attrezzature turistiche. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.

2.     Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.6 categorie #6°(funzioni alberghiere).

3.     Le aree ad uso turistico si distinguono in:

G1        zone per attrezzature ricettive alberghiere ;

G2        zone per campeggi;

G3        zone per attrezzature turistiche

G4        zone per attrezzature parco balneari;

G5        zone sciabili e sistemi di piste ed impianti

Art.95 - G1: zone per attrezzature ricettive alberghiere

 

1.         Sono zone destinate solamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono gli esercizi alberghieri definiti dalla L.P. 15 maggio 2002 n.7 e s.m.. E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti fatto salvo un rapporto di copertura pari al 40% e l’insediamento di attivitŕ commerciali nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°

2.         stralciato

3.         Nelle zone ricettive ed alberghiere il P.R.G. si attua nel rispetto dei seguenti indici:

- zone G1

lotto minimo

mq.1.000

(Rc) rapporto di copertura massimo

40%.-

(Hp) altezza massima

N. piani 4

(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria

mq/mq. 0,75

(m) altezza massima del fronte

m. 14,00

 

4.         Non č ammesso il cambio di destinazione d’uso degli alberghi esistenti ricadenti in aree alberghiere.

5.         stralciato

6.         stralciato