2. Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.6 categorie #6°(funzioni alberghiere).
3. Le aree ad uso turistico si distinguono in:
G1 zone per attrezzature ricettive alberghiere ;
G2 zone per campeggi;
G3 zone per attrezzature turistiche
G4 zone per attrezzature parco balneari;
G5 zone sciabili e sistemi di piste ed impianti
1. Sono zone destinate solamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono gli esercizi alberghieri definiti dalla L.P. 15 maggio 2002 n.7 e s.m.. E' inoltre ammessa la realizzazione di soli ristoranti fatto salvo un rapporto di copertura pari al 40% e l’insediamento di attivitŕ commerciali nei limiti previsti al successivo Capitolo 12°
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3. Nelle zone ricettive ed alberghiere il P.R.G. si attua nel rispetto dei seguenti indici:
- zone G1
lotto minimo |
mq.1.000 |
(Rc) rapporto di copertura massimo |
40%.- |
(Hp) altezza massima |
N. piani 4 |
(Uf) max indice di utilizzazione fondiaria |
mq/mq. 0,75 |
(m) altezza massima del fronte |
m. 14,00 |
4. Non č ammesso il cambio di destinazione d’uso degli alberghi esistenti ricadenti in aree alberghiere.
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