Art.94 - zone omogenee di tipo “G”: zone per attrezzature turistiche

 

1.     Il P.R.G. individua le zone per attrezzature turistiche. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.

2.     Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.6 categorie #6°(funzioni alberghiere).

3.     Le aree ad uso turistico si distinguono in:

G1        zone per attrezzature ricettive alberghiere ;

G2        zone per campeggi;

G3        zone per attrezzature turistiche

G4        zone per attrezzature parco balneari;

G5        zone sciabili e sistemi di piste ed impianti

Art.96 – G2: zone per campeggi

 

1.     Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.

2.     Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P.n.33/1990 e successive modificazioni.

3.     Si dovrŕ garantire comunque:

a)     l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto;

b)    l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.

4.     All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode per un massimo di mq. 130 di superficie utile netta (Sun).