2. Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.6 categorie #6°(funzioni alberghiere).
3. Le aree ad uso turistico si distinguono in:
G1 zone per attrezzature ricettive alberghiere ;
G2 zone per campeggi;
G3 zone per attrezzature turistiche
G4 zone per attrezzature parco balneari;
G5 zone sciabili e sistemi di piste ed impianti
1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P.n.33/1990 e successive modificazioni.
3. Si dovrŕ garantire comunque:
a) l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto;
b) l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio.
4. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il proprietario o il custode per un massimo di mq. 130 di superficie utile netta (Sun).