Art.94 - zone omogenee di tipo “G”: zone per attrezzature turistiche

 

1.     Il P.R.G. individua le zone per attrezzature turistiche. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.

2.     Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.6 categorie #6°(funzioni alberghiere).

3.     Le aree ad uso turistico si distinguono in:

G1        zone per attrezzature ricettive alberghiere ;

G2        zone per campeggi;

G3        zone per attrezzature turistiche

G4        zone per attrezzature parco balneari;

G5        zone sciabili e sistemi di piste ed impianti

Art.97- G3: zone per attrezzature turistiche

 

1.     Il PRG individua con simbologia [TR] le zone destinate ad attrezzature turistiche, distinguendo tra esistenti e di progetto [PR]. Sono zone destinate ad accogliere esercizi pubblici (bar, locali per la ristorazione e simili) e strutture di servizio (noleggio attrezzature, attivitŕ ed attrezzature compatibili con lo svolgimento e l’insegnamento degli sport, infopoint, ecc) a completamento dell’offerta turistica invernale ed estiva. In tali zone il commercio č ammesso limitatamente agli esercizi di vicinato e con carattere esclusivamente complementare.

2.     In tali aree l’edificazione dovrŕ rispettare i seguenti indici edilizio-urbanistici:

-         (Uf) Indice di utilizzazione fondiaria mq./mq. 0,40

-         (Hp) altezza massima Numero Piani: 2

-         (m) altezza massima del fronte m. 7,5

-         (Rc) rapporto di copertura massimo Sc % 40%

3.     Nelle zone individuate con cartiglio [TRC], oltre a quanto previsto ai precedenti commi, č ammessa anche la realizzazione di case per ferie e/o foresterie ai sensi dell’art. 36 della legge provinciale sulla ricettivitŕ turistica (Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7).