Art.94 - zone omogenee di tipo “G”: zone per attrezzature turistiche

 

1.     Il P.R.G. individua le zone per attrezzature turistiche. Tali aree vengono classificate zone omogenee di categoria “F” secondo il D.M. 02.04.1968 n. 1444, rientrando nella fattispecie delle attrezzature ed impianti di interesse generale.

2.     Nelle zone omogenee “G” sono ammesse tutte le destinazioni d’uso di cui all’art.6 categorie #6°(funzioni alberghiere).

3.     Le aree ad uso turistico si distinguono in:

G1        zone per attrezzature ricettive alberghiere ;

G2        zone per campeggi;

G3        zone per attrezzature turistiche

G4        zone per attrezzature parco balneari;

G5        zone sciabili e sistemi di piste ed impianti

Art.98 - G4: zone per attrezzature parco balneari

 

1.     Si tratta di quelle zone, rappresentate nella cartografia di piano con apposita simbologia e cartiglio [PB], disposte lungo le sponde dei laghi, e che già ospitano o potranno ospitare attrezzature di tipo balneare: spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, pontili, attracchi e ricoveri per imbarcazioni, ecc.., non escludendovi eventuali locali per ospitare posti di ristoro, bar, ristoranti, ma vietandovi ovviamente l'edificazione residenziale e alberghiera.

2.     Tutte queste attrezzature dovranno essere organizzate in modo tale da non impedire l'accessibilità ai laghi, così che tutte le sponde possano essere percorribili pedonalmente, senza ostacoli di sorta per una larghezza di almeno m.5,00.

3.     Gli eventuali manufatti dovranno essere collocati ad una ragionevole distanza dalle sponde e soprattutto i parcheggi, pur adeguatamente estesi, saranno posti in posizione arretrata, e collegati sono pedonalmente con le aree ove sono previste le attrezzature.

4.     Per ottenere queste disposizioni, che richiedono studi di dettaglio, queste zone sono generalmente inserite all'interno di perimetri di più ampia estensione (i quali racchiudono aree anche a diversa destinazione, come campeggi, colonie, attrezzature ricettive e alberghiere, ecc..), all'interno dei quali è obbligatorio la formazione di piani attuativi, da redigersi dopo l'approvazione del P.R.G.

5.     Le zone per attrezzature parco-balneari non inserite nell'ambito dei piani attuativi, tenuto conto degli obiettivi di fruizione pubblica sono in ogni caso da sottoporre ad un rapporto di convenzione con le singole Amministrazioni Comunali, che valuteranno i costi e benefici ambientali - economici dell'intervento, vietando gli interventi che modificano sostanzialmente il quadro ambientale dell'area.

6.     Prima dell'approvazione di tale strumento non è consentito nessun intervento edilizio né di alterazione della morfologia esistente.

7.     stralciato.