Art.101 - H1 - Zone di rispetto storico e di rispetto paesaggistico: verde privato

 

1.         Il Piano classifica aree di rispetto storico e di rispetto paesaggistico, quelle aventi caratteristiche di: orto, parco o giardino privato di particolare interesse paesaggistico per la presenza di alberature, prati e di verde in genere.

Tali aree svolgono generalmente il ruolo di cuscinetto tra nuclei storici e nuova edificazione, ma anche di rispetto paesaggistico in senso generale e pertanto sono finalizzate alla tutela ambientale degli insediamenti, ma anche di particolari zone caratterizzate da una presenza significativa di verde seppure privato.

2.         In tali aree è prescritto il mantenimento migliorativo dello stato dei luoghi, in particolare per quanto riguarda l’andamento naturale del terreno, i manufatti accessori storici quali muri di sostegno in pietrame ed il rapporto visivo con gli edifici. Sono inoltre consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole, nonché il mantenimento delle serre esistenti.

3.         Le aree a verde privato con preesistenze edilizie sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2.4.1968 n.1444.

4.         Nelle aree a verde privato la Superficie permeabile (Sp) deve avere una estensione minima pari ad almeno il 70% della Sf.

5.         Non è consentita alcuna edificazione, ad eccezione di costruzioni nel sottosuolo per autorimesse e depositi con relative rampe d’accesso e locali tecnici, a condizione siano ricoperte da uno strato di terreno pari a m.0,40 e comunque idoneo al mantenimento del verde che si prevede di impiantare.

6.         E’ consentita la realizzazione di parcheggi in superficie. La realizzazione dei parcheggi deve rispettare la percentuale di impermeabilizzazione di cui al comma 4, gli eventuali muri di sostegno necessari non debbono superare l’altezza di m.1,50 e la loro formazione dovrà ispirarsi alle indicazioni riportate nelle zone omogenee di tipo “E”.

7.  Oltre agli interventi ammessi all’art. 7 comma 1, gli edifici esistenti che presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito dal Regolamento edilizio) possono essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona “B2”, aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq.500. Nel caso in cui la Sun esistente ecceda 250 mq, la dimensione del lotto di pertinenza è calcolata applicando i parametri della zona “B2”.

8.         Le aree a verde privato possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo.