Art.111 - Fasce di rispetto stradale

 

1.     La fascia di rispetto stradale è lo spazio laterale a protezione della viabilità, da riservare per eventuali ampliamenti o modifiche dei tracciati ovvero per garantire la sicurezza e la protezione degli abitati dal rumore o da altre forme di inquinamento dovuto al traffico veicolare. Il limite della fascia di rispetto è indicato graficamente nelle cartografie del Piano Regolatore Generale: qualora non indicato si intende di 5,00 m, misurati dal limite della zona F6 destinata a strada così come rappresentata nella cartografia del Piano Regolatore. Per le strade che ricadono nei centri storici non è prevista fascia di rispetto stradale.

1bis. Ai sensi dell’art. 44, comma 1bis, della L.P. 15/2015 a seguito dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti tracciati stradali di potenziamento e di progetto, in attesa dell'adeguamento delle rappresentazioni degli elaborati cartografici del Piano Regolatore Generale l’ampiezza della fascia di rispetto, nelle aree specificatamente destinate all’insediamento, è determinata in continuità con quella del tratto di viabilità esistente contiguo, con un minimo di 5 metri.

2.     I tracciati delle strade “di potenziamento” o “di progetto” possono essere modificati all’interno delle relative fasce di rispetto.

3.     Nelle fasce di rispetto stradali è ammesso quanto previsto dalle norme urbanistiche provinciali in materia e quanto espressamente previsto nei successivi commi.

4.         Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati i seguenti interventi:

a) gli interventi liberi come disciplinati dall'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15. Le costruzioni accessorie e i depositi interrati di gas o combustibile e le serre devono stare in ogni caso ad una distanza minima di m. 3,00 dalla viabilità;

b) gli accessi agli edifici a condizione che eventuali rampe e i relativi muri di sostegno siano posti ad una distanza di m. 5,00 dal limite della viabilità;

c.) la sopraelevazione degli edifici esistenti in allineamento alle murature perimetrali;

d) la realizzazione di sporgenze, quali balconi, scale, pensiline e gronde, di aggetto non superiore a m. 1,50, purché sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a m. 3,50;

e) l'ampliamento laterale degli edifici esistenti nel limite del 50% del sedime attuale, anche in deroga alla distanza dal confine, a condizione che lo stesso in nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell’edificio stesso;

f)     la realizzazione di edifici pertinenziali e la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti purché in entrambi i casi si preveda un significativo allontanamento dal ciglio stradale rispetto alla parte emergente dell'edificio preesistente.

g) parcheggi scoperti che non comportano la costruzione di manufatti di alcun tipo.

5.            Nelle fasce di rispetto delle strade classificate come esistenti è ammessa la realizzazione di muri di contenimento fino a 1,50 metri di altezza, ovvero la sopraelevazione nel limite di 1,00 metro dei muri di contenimento esistenti; in tali fasce, qualora interne alle aree  destinate all'insediamento, sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici oltre i limiti di cui al precedente comma 3 nonché le nuove costruzioni, qualora sia opportuno assicurare un allineamento delle cortine edilizie esistenti lungo la via pubblica. Tale valutazione è compiuta dal Comune nell'ambito dell'istruttoria volta al rilascio del titolo edilizio.

6.            Nelle zone con destinazione F8 - “Parcheggi pubblici e ad uso pubblico” di cui all’art. 89 comma 4 delle presenti Norme di Attuazione, ricadenti all’interno delle aree specificamente destinate all’insediamento e prospicienti strade esistenti, la realizzazione dei parcheggi interrati può avvenire anche invadendo la fascia di rispetto.

7.            La realizzazione degli interventi indicati nei precedenti commi 4, 5 e 6 sono consentiti nei limiti della destinazione di zona e rimangono subordinati al parere favorevole dell'ente competente per la gestione della strada per accertare che non venga compromessa la sicurezza stradale ovvero la realizzazione o il potenziamento della strada stessa.