4. Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati i seguenti interventi:
a) gli interventi liberi come disciplinati dall'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15. Le costruzioni accessorie e i depositi interrati di gas o combustibile e le serre devono stare in ogni caso ad una distanza minima di m. 3,00 dalla viabilità;
b) gli accessi agli edifici a condizione che eventuali rampe e i relativi muri di sostegno siano posti ad una distanza di m. 5,00 dal limite della viabilità;
c.) la sopraelevazione degli edifici esistenti in allineamento alle murature perimetrali;
d) la realizzazione di sporgenze, quali balconi, scale, pensiline e gronde, di aggetto non superiore a m. 1,50, purché sia garantita una distanza minima dalla viabilità pari a m. 3,50;
e) l'ampliamento laterale degli edifici esistenti nel limite del 50% del sedime attuale, anche in deroga alla distanza dal confine, a condizione che lo stesso in nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell’edificio stesso;
f) la realizzazione di edifici pertinenziali e la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti purché in entrambi i casi si preveda un significativo allontanamento dal ciglio stradale rispetto alla parte emergente dell'edificio preesistente.
g) parcheggi scoperti che non comportano la costruzione di manufatti di alcun tipo.