Art.113 - Fasce di rispetto ferroviarie
1. Le fasce di rispetto ferroviario, sono dei vincoli di inedificabilità attribuiti al territorio, indipendentemente dalla destinazione d’uso dello stesso.
2. Le larghezze delle fasce di rispetto ferroviario sono stabilite dal D.G.P. n.909, dd.03.02.1995 e s.m., e del D.P.R.n.753, dd.11.07.1980 e s.m., e sono recepite dal Piano Regolatore in m.30 dall’asse del binario più vicino.
Le fasce di rispetto ferroviario tracciate dal P.R.G. sono del tipo “indicativo”, poiché eventuali deroghe potranno essere consentite caso per caso dall’Ente Ferrovia.
3. Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, è ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento, purché l’ampliamento non oltrepassi l’allineamento con l’edificio preesistente, generalmente definito in cartografia, ed in nessun caso si avvicini alla ferrovia più dell’edificio stesso;
4. Per le ferrovie di progetto, fino a quando non sarà stabilito il tracciato progettuale esecutivo, per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto ferroviarie è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento, senza alterazione dei volumi.
5. Le aree interessate dalle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della superficie utile netta (Sun) e della superficie fondiaria (Sf), nel rispetto degli indici e dei parametri di zona.