1. (D.P.R.n.285, dd.10.09.1990 - R.D. 27.07.1934, n.1265 e s.m.)
2. Le zone indicate con apposita simbologia e cartiglio [C] esistenti e [CP] di progetto sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garages per le auto di servizio e gli altri servizi specifici.
3. I cimiteri debbono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n.1265 e s.m.
4. La fascia di rispetto cimiteriale è stabilita graficamente dal Piano e non può essere inferiore a m.50.
5. Nelle fasce di rispetto, compatibilmente con la disciplina di zona, sono ammessi gli interventi consentiti dall’art. 62 della L.P. 15/2015, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010. Sugli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti di Superficie utile netta (Sun) nella misura massima del 15% della Sun preesistente, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell’ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell’edificio preesistente, nel rispetto delle definizioni e delle norme relative ai centri storici e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico sanitarie. Sugli edifici esistenti, compatibilmente con la destinazione di zona, è inoltre ammesso rendere abitabile il sottotetto esistente anche con eventuale sopraelevazione delle murature perimetrali, in allineamento alle esistenti, in modo da ottenere una misura massima di m. 2,20 misurata internamente, tra estradosso dell’ultimo solaio ed intradosso del tetto, al netto dell’orditura secondaria e con l’esclusione di eventuali timpani. Nel caso di tetti piani l’eventuale sopraelevazione è ammessa nel limite massimo del raggiungimento dei requisiti minimi di abitabilità richiesti dal REC. La sopraelevazione, ammessa per una sola volta previo parere conforma della Commissione Edilizia, va realizzata eliminando, in via di principio, abbaini, vasche o strutture similari esistenti. Potranno essere inoltre valutate proposte di nuova articolazione delle falde del tetto che, a insindacabile giudizio della CEC, siano finalizzate ad una migliore configurazione architettonica dell’edificio nel suo insieme e/o ad un più coerente inserimento della tipologia di copertura proposta nel contesto ambientale e/o edificato esistente.